Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo IX DEI FATTI ILLECITI » Art. 2051
Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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