Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo IX DEI FATTI ILLECITI » Art. 2053
Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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