Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo II Dei requisiti del contratto » Sezione III Dell'oggetto del contratto » Art. 1348
Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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