Un committente ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un'impresa costruttrice per vizi dell'opera e per un credito ceduto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La richiesta di risarcimento per i difetti è stata respinta a causa della tardiva denuncia, integrando la decadenza garanzia vizi appalto. Anche la pretesa derivante dalla cessione del credito è stata rigettata per carenza di prova sia del credito stesso che dell'atto di cessione.
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