Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo VI DEL MATRIMONIO » Capo III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile » Sezione IV Della celebrazione del matrimonio » Art. 112
Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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