La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 710/2024, ha stabilito che un committente non può legittimamente avvalersi di una clausola risolutiva espressa per inadempimento dell'appaltatore se ha contribuito a causare il ritardo e se la risoluzione viene comunicata prima che sia maturato il periodo di ritardo minimo previsto dal contratto. Nel caso esaminato, il committente aveva ritardato la finalizzazione di un contratto di leasing necessario all'appaltatore e aveva poi concesso una proroga, rendendo illegittima la successiva e prematura attivazione della clausola.
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