Quanto al diritto di cronaca, esso non esime l’emittente, e per essa il giornalista a cui sia affidata la trasmissione, dal valutare con la debita cautela l’attendibilità delle informazioni a cui dia spazio, o quanto meno dall’istituire un minimo di contraddittorio, soprattutto a fronte di accuse di particolare gravità, interpellando anche l’accusato o chi per lui, si da metterlo in condizione di difendersi nell’immediatezza degli addebiti e tramite lo stesso mezzo di diffusione. L’esercizio del diritto di cronaca deve essere cioè attentamente calibrato, in considerazione da un lato dell’interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti, se veri; dall’altro lato dell’entità dei danni che ne potrebbero ingiustamente derivare agli accusati, se i fatti non fossero veri.
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