Investitore ragionevole, decisioni di investimento
Il reato di manipolazione del mercato, previsto dall’articolo 185 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ha quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del mercato finanziario e conseguentemente gli investitori dal c. d. market abuse, ovvero quelle condotte manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari, così da garantire al mercato quella trasparenza ed efficienza indispensabile per il suo corretto funzionamento. La verifica dell’integrazione del reato ben può essere condotta attraverso un giudizio controfattuale, che permetta di stabilire se una diversa condotta degli imputati avrebbe comportato un differente atteggiarsi del prezzo del titolo (Sez.