La tassazione dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti rappresenta da tempo un terreno di scontro tra le amministrazioni finanziarie nazionali e i principi del diritto dell’Unione Europea. Al centro della questione si colloca la libera circolazione dei capitali, una libertà fondamentale che vieta qualsiasi restrizione ai movimenti di denaro non solo tra i Paesi membri dell’Unione, ma anche nei confronti degli Stati terzi, come gli Stati Uniti d’America. La recente decisione della Corte di Cassazione affronta direttamente questo tema, ponendo un freno alle discriminazioni fiscali subite dai fondi di investimento esteri che scelgono di investire nel mercato azionario italiano.
Il caso del fondo di investimento statunitense penalizzato dal fisco italiano
Un fondo comune di investimento mobiliare con sede negli Stati Uniti deteneva diverse partecipazioni in società di capitali italiane. Tra il 2007 e il 2010, queste società hanno distribuito dividendi al fondo estero. L’amministrazione finanziaria italiana ha applicato su tali somme una ritenuta alla fonte del 15 per cento. Questa percentuale era quella massima prevista dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e gli Stati Uniti.
Il fondo estero ha presentato un’istanza di rimborso per recuperare la differenza tra la ritenuta subita e l’aliquota più favorevole applicata ai fondi di investimento residenti in Italia. I fondi italiani, infatti, beneficiavano di un regime fiscale sostitutivo molto più vantaggioso, pari al 12,5 per cento sul risultato della gestione. Di fronte al silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, il fondo ha avviato un contenzioso legale. I giudici di merito hanno inizialmente respinto la richiesta, sostenendo che l’esistenza di un accordo internazionale bilaterale escludesse qualsiasi discriminazione e che il fondo non avesse provato lo svantaggio concreto.
Il contrasto tra norme nazionali e trattati internazionali
La controversia ha richiesto l’intervento della Corte di Cassazione per chiarire il rapporto gerarchico tra le convenzioni internazionali e il diritto dell’Unione Europea. L’amministrazione finanziaria riteneva che l’applicazione della ritenuta del 15 per cento fosse legittima in quanto frutto di un accordo bilaterale sovrano. Al contrario, il fondo estero ha evidenziato come tale disparità di trattamento creasse un ostacolo ingiustificato all’ingresso di risorse finanziarie estere nel territorio dello Stato italiano.
La giurisprudenza europea ha stabilito che gli Stati membri devono esercitare la propria potestà impositiva nel rispetto dei principi comunitari. Anche se la fiscalità diretta rientra nella competenza dei singoli Stati, le leggi interne e i trattati internazionali non possono violare le libertà fondamentali dei trattati europei.
Le motivazioni della sentenza sulla libera circolazione dei capitali
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del fondo estero, focalizzando l’attenzione sul principio di libera circolazione dei capitali. La Corte ha chiarito che la differenza di aliquota tra fondi residenti e non residenti costituisce una restrizione vietata dall’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Questa tutela si estende pienamente anche ai soggetti residenti in Stati terzi, come gli Stati Uniti d’America.
La Cassazione ha spiegato che l’aliquota del 15 per cento prevista dalla convenzione bilaterale rappresenta solo un limite massimo e non impedisce l’applicazione di un trattamento interno più favorevole per evitare discriminazioni. Inoltre, i giudici hanno stabilito che la comparazione per valutare la discriminazione deve avvenire esclusivamente sulla base della legge dello Stato in cui i dividendi sono distribuiti. Non si deve tenere conto della tassazione applicata nello Stato di residenza del fondo estero. L’onere di provare la discriminazione non può quindi gravare sul contribuente oltre la dimostrazione della differenza di aliquota applicata in Italia.
Le conclusioni: parità di trattamento per i mercati globali
La decisione della Suprema Corte rappresenta una vittoria significativa per gli investitori istituzionali esteri e stabilisce un principio cardine per l’attrattività del sistema economico italiano. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi di non discriminazione fiscale e garantendo il rimborso delle somme indebitamente trattenute. Questa pronuncia conferma che la tutela delle libertà europee prevale sulle prassi interpretative restrittive del fisco nazionale.
Perché la tassazione differenziata sui dividendi ai fondi esteri è considerata illegittima?
Perché applicare un’aliquota fiscale più alta ai fondi non residenti rispetto a quelli residenti crea una discriminazione che ostacola l’ingresso di investimenti in Italia, violando le regole europee.
I trattati internazionali contro le doppie imposizioni possono giustificare una tassa più alta?
No, le convenzioni bilaterali fissano solo un limite massimo di tassazione ma non possono essere usate per giustificare disparità di trattamento contrarie ai principi del diritto dell’Unione Europea.
La tutela della libera circolazione dei capitali si applica anche a fondi con sede fuori dall’Europa?
Sì, a differenza di altre libertà europee, la protezione della libera circolazione dei capitali si estende anche ai rapporti con Stati terzi non facenti parte dell’Unione Europea, come gli Stati Uniti.