Civile Ord. Sez. 6 Num. 6878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2023
Oggetto: Correzione errore materiale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07742/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall'AVV_NOTAIO;
-ricorrente - nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati - istanza di correzione errore materiale della decisione di questa Corte, Sez. 3, 28 marzo 2022 n. 10044;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal
Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
Rilevato che:
con istanza del 29 marzo 2022, notificata ai difensori delle controparti il 18 ottobre 2022, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'adunanza camerale ex art.380bis c.p.c., l'istante ha chiesto la correzione dell' errore materiale della decisione di questa Corte Sez. 3, 28 marzo 2022 n. 10044, per mancata distrazione delle spese in favore del difensore antistatario;
non hanno svolto difese gli intimati;
l' istante ha depositato memoria.
Considerato che:
i l mero deposito dell' istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un ' tertium genus ' di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391bis c.p.c.;
tuttavia, qualora a tal e istanza abbia fatto seguito l' iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell' adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all' integrazione del contraddittorio (Cass. 31/05/2022, n. 17565);
nel caso di specie, la notifica è stata effettuata dal difensore istante, a mezzo EMAIL, il giorno 18 ottobre 2022, nel rispetto dei termini di cui al citato art.380bis c.p.c;
il contraddittorio sul procedimento di correzione deve dunque ritenersi integrato;
nel merito, emerge dagli atti difensivi che l' AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME, aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario;
o ccorre pertanto correggere l'errore materiale in questione ;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., Sez. Un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., Sez. Un., ord., 28/02/2017, n. 5061).
Per Questi Motivi
La C orte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza depositata il 29 marzo 2022, n.10044, R.G. n. 25743/2019, nel senso che ove leggesi « condanna RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge » deve leggersi ed intendersi « condanna RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del difensore antistatario di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, distrattario, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge ».
IL PRESIDENTE NOME COGNOME