Civile Ord. Sez. 2 Num. 6927 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11824/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall'avvocato NOME COGNOME DI COGNOME
--ricorrente-- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l' RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
--controricorrente--
PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MESSINA
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PENALE MESSINA n. 4052/2016 depositata il 06/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi contro l'ordinanza del giudice delle indagini preliminare presso il Tribunale di Messina, di rigetto dell'opposizione proposta contro il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività di
consulente tecnico svolta in un procedimento penale in seno a un incidente probatorio.
Con l'opposizione il professionista pretendeva un compenso maggior rispetto al compenso unico già liquidato, evidenziando la pluralità dei quesiti posti dal giudice, che avev ano imposto l'esame dei bilanci e delle scritture contabili RAGIONE_SOCIALE società 'RAGIONE_SOCIALE', dei rapporti bancari intrattenuti dalla società con più istituti di credito, l'esame RAGIONE_SOCIALE documentazione bancaria riferita a rapporti intrattenuti da una pluralità di soggetti, oltre la valutazione delle condizioni reddituali dei fratelli di NOME. Nondimeno il Giudice investito dell'opposizione ha confermato la liquidazione, ritenendola coerente con il principio dell'unicità dell'incarico e con l'ulteriore principio che la liquidazione deve avvenire in relazione al valore complessivo RAGIONE_SOCIALE perizia.
Per la cassazione dell'ordinanza NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 71 del d.p.r. 30.05.2022, n. 115 e 1 del d.m. 30.05.2022 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE liquidazione in quanto operata sulla base del valore complessivo RAGIONE_SOCIALE perizia, mentre avrebbe dovuto tenersi conto dei plurimi accertamenti necessari per rispondere ai diversi quesiti formulati dal giudice. L'unicità dell'incarico, in presenza di plurimi accertamenti, non fornisce argomento per negare il diritto del consulente a una liquidazione analitica, in ragione RAGIONE_SOCIALE pluralità delle attività compiute nell'esecuzione dell'incarico.
Il secondo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Messina per omessa o apparente motivazione in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Il GIP presso i Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione proposta dal AVV_NOTAIO COGNOME, limitandosi a sostenere che la liquidazione dei compensi del consulente, operata in relazione al valore complessivo RAGIONE_SOCIALE perizia fosse 'coerente al principio relativo alla unicità dell'incarico", mentre la liquidazione per singole voci si sarebbe posta in contrasto "con il principio che la liquidazione va parametrata al valore complessivo RAGIONE_SOCIALE perizia". Nessuna motivazione è stata svolta in rapporto alla pluralità dei rilievi svolti dall'odierno deducente che, con l'atto di opposizione aveva puntualmente contestato l'equazione tra unitarietà dell'incarico e unicità dell'accertamento, chiarendo come dovesse viceversa applicarsi un criterio analitico per la liquidazione del compenso spettante al perito.
Il secondo motivo è fondato e idoneo a rendere assorbite le doglianze di cui al primo motivo.
«In tema di liquidazione d el compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 D.M. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell 'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso» (Cass. n. 7174/2010). Se è vero pertanto che, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione
giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014).
Insomma, il criterio in questa materia non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico, ma diviene essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, verrebbe il concetto dell'unitarietà del compenso.
Con il motivo di opposizione il professionista aveva sostenuto che la pluralità dei quesiti avevano richiesto plurimi e distinti accertamenti (evidenziati con l'opposizione, quali l'esame dei bil anci e delle scritture contabili RAGIONE_SOCIALE società "RAGIONE_SOCIALE"; esame RAGIONE_SOCIALE documentazione bancaria relativa a distinti rapporti intrattenuti da soggetti diversi; ricostruzione dell'andamento del conto cassa RAGIONE_SOCIALE società), assunti come essenziali ed indispensabili, secondo l'opponente, per dare riscontro ai quesiti sottoposti dal giudice.
Nel decidere l'opposizione il giudice ha richiamato il principio dell'unicità dell'incarico e quello correlativo dell'unicità d el compenso, che sono principi certamente esatti, ma che non possono essere intesi in termini assoluti. L'unicità dell'incarico non vuol dire sempre e comunque necessità RAGIONE_SOCIALE liquidazione di un compenso unico
parametrato al valore complessivo RAGIONE_SOCIALE perizia. Il richiamo del pur esatto principio ha lasciato in pratica senza alcuna risposta le obiezioni mosse dal professionista con l'atto di opposizione, incorrendo, pertanto, il provvedimento nel vizio di motivazione apparente, denunziabile in cassazione quale error in procedendo . Tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 1° marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232, fra le altre).
L'ordinanza va cassata, dunque, in accoglimento del secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, il quale esaminerà l'opposizione del professionista sulla base del ricordato principio; ad esso si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo moti vo; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al secondo motivo e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione