Chiamata in causa del terzo: la decisione del giudice è definitiva
La gestione delle dinamiche processuali richiede una conoscenza approfondita delle regole che governano l’ingresso di nuovi soggetti nel giudizio. Un tema centrale riguarda la chiamata in causa del terzo, specialmente quando l’esigenza di coinvolgere un assicuratore sorge a causa dell’inerzia del convenuto principale.
Il caso: chirurgia estetica e contumacia del medico
La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni per un intervento di mastoplastica additiva non riuscito. La paziente, riscontrando gravi inestetismi, ha agito contro il chirurgo. Quest’ultimo ha scelto di non costituirsi, restando contumace. Di fronte a tale inerzia e al rischio di non poter recuperare il credito risarcitorio, l’attrice ha chiesto di chiamare in giudizio la compagnia assicurativa del medico.
Il Tribunale ha autorizzato la chiamata, ma la Corte d’Appello ha successivamente annullato tale decisione. Secondo i giudici di secondo grado, la chiamata del terzo da parte dell’attore sarebbe possibile solo se l’interesse sorge dalle difese attive del convenuto, escludendo quindi i casi di contumacia.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha espresso un orientamento opposto e chiarificatore. Il punto cardine è la natura del potere del giudice di primo grado. L’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo rientra nella valutazione discrezionale del magistrato e, una volta concessa, non può essere oggetto di appello né di ricorso per cassazione.
Inoltre, la Corte ha precisato che l’interesse dell’attore a coinvolgere un terzo può nascere proprio dal comportamento processuale del convenuto, inclusa la sua mancata costituzione. La contumacia, infatti, può generare il timore di insolvenza o rendere necessaria l’evocazione del garante per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Garanzia propria e impropria
Un altro aspetto rilevante riguarda la distinzione tra garanzia propria e impropria. La Cassazione ha ribadito che tale distinzione è ormai superata ai fini dell’autorizzazione alla chiamata. Il diritto di chiamare un terzo sussiste ogni volta che vi sia una connessione tra le cause o un obbligo di manleva, indipendentemente dal titolo giuridico specifico.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura non decisoria del provvedimento di autorizzazione. Poiché il giudice di merito valuta l’opportunità e la tempestività della richiesta in una fase in cui il perimetro della lite è già definito, la sua scelta è insindacabile. Il terzo chiamato, d’altronde, entra nel processo con piene facoltà difensive, garantendo così il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza stabilisce un principio di stabilità processuale fondamentale. Chi agisce in giudizio può legittimamente chiedere l’intervento di un terzo se la condotta del convenuto lo rende necessario. Una volta che il giudice di primo grado ha valutato positivamente tale richiesta, la partecipazione del terzo al processo diventa definitiva, impedendo inutili regressioni procedurali nelle fasi successive del giudizio.
Si può chiamare l’assicurazione se il medico non si difende?
Sì, l’interesse dell’attore a coinvolgere l’assicuratore può nascere proprio dall’inerzia e dalla contumacia del professionista citato in giudizio.
Il giudice d’appello può annullare la chiamata di un terzo?
No, la decisione del giudice di primo grado di autorizzare l’intervento di un terzo è discrezionale e non può essere oggetto di impugnazione.
Cos’è la garanzia impropria nel processo civile?
Si verifica quando il convenuto cerca di riversare su un terzo le conseguenze del proprio inadempimento basandosi su un titolo diverso dalla domanda principale.