Riduzione compensi amministratori: la decisione della Cassazione
La questione della riduzione compensi amministratori nelle società a controllo pubblico torna al centro del dibattito giuridico con una recente ordinanza della Suprema Corte. Il caso riguarda un componente del consiglio di amministrazione di una società in house che ha contestato i tagli alle proprie indennità, operati in applicazione di norme sul coordinamento della finanza pubblica.
Il contesto normativo e i fatti di causa
La vicenda trae origine dall’applicazione di disposizioni regionali e nazionali che hanno imposto una drastica riduzione degli emolumenti per gli organi amministrativi delle società partecipate. L’amministratore coinvolto aveva agito in giudizio per accertare l’illegittimità di tali decurtazioni, sostenendo che incidessero retroattivamente su diritti già acquisiti e violassero i principi costituzionali di ragionevolezza e affidamento.
La posizione della Corte d’Appello
I giudici di merito avevano già respinto le richieste dell’amministratore, evidenziando due punti fondamentali. In primo luogo, l’interessato aveva partecipato alla seduta del Consiglio di Amministrazione che aveva ratificato la riduzione, senza mai impugnare la delibera assembleare né quella consiliare. In secondo luogo, le norme di contenimento della spesa sono state ritenute direttamente applicabili alle società in house, data la loro natura pubblicistica.
La pluralità delle ragioni della decisione
Un aspetto tecnico cruciale di questa sentenza riguarda il concetto di pluralità di rationes decidendi. Quando una sentenza si fonda su diverse ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, il ricorrente ha l’onere di contestarle tutte efficacemente. Se anche una sola di queste ragioni resiste alle critiche, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Il mancato rispetto dei termini di impugnazione
Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che la contestazione sulla nullità della delibera era tardiva. Secondo l’art. 2379 c.c., l’impugnazione per illiceità dell’oggetto deve avvenire entro tre anni. Poiché l’amministratore non ha agito tempestivamente, la sua partecipazione alla delibera è stata considerata una forma di accettazione della riduzione compensi amministratori.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di una delibera non è illimitato, ma deve sottostare ai termini di decadenza previsti dalla legge. Una volta decorso il triennio, la delibera diventa definitiva. Inoltre, la Corte ha ritenuto irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate, poiché, anche se fossero state fondate, non avrebbero potuto ribaltare l’esito della causa a fronte della definitività della delibera non impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, la stabilità delle decisioni societarie prevale sulle contestazioni tardive relative agli emolumenti. Gli amministratori di società pubbliche devono prestare massima attenzione ai termini processuali per contestare eventuali tagli ai compensi, poiché la partecipazione attiva alle delibere senza riserve può essere interpretata come una rinuncia implicita a far valere l’illegittimità dei provvedimenti di riduzione.
Cosa accade se un amministratore non impugna la delibera che riduce il suo compenso?
La mancata impugnazione entro il termine di tre anni previsto dall’articolo 2379 del codice civile rende la delibera definitiva e non più contestabile, configurando una sorta di accettazione tacita della riduzione.
Le norme sui tagli ai compensi si applicano anche alle società in house?
Sì, le società in house sono soggette alle normative nazionali e regionali di coordinamento della finanza pubblica che prevedono limiti e riduzioni per gli emolumenti degli organi amministrativi.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha contestato validamente una delle ragioni autonome della decisione di merito, ovvero la decadenza dal diritto di impugnare la delibera societaria.