Costi sponsorizzazione: la deducibilità è legata alla prova dell’effettività
L’ordinanza n. 23367 del 29 agosto 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, specialmente quelli a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Anche in presenza di una presunzione legale che qualifica tali spese come pubblicitarie, il contribuente non è esonerato dal dimostrare che la prestazione sia stata effettivamente eseguita. Vediamo nel dettaglio i principi affermati dalla Suprema Corte.
Il caso: costi di sponsorizzazione contestati
Il caso nasce dal ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative all’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione dei costi di sponsorizzazione ritenuti indeducibili. La Commissione Tributaria Regionale, pur accogliendo parzialmente l’appello del contribuente su altri punti, aveva confermato la ripresa fiscale. Secondo i giudici di merito, l’Ufficio aveva fornito elementi sufficienti (presunzioni semplici) per dubitare dell’esistenza stessa delle operazioni di sponsorizzazione, come la genericità dei contratti e l’assenza di prove concrete sull’effettività delle prestazioni. A fronte di ciò, il contribuente si era limitato a produrre il contratto, la fattura e il pagamento, elementi ritenuti non sufficienti a superare il quadro presuntivo dell’Amministrazione.
Il quadro normativo sulla deducibilità dei costi sponsorizzazione
La normativa di riferimento è l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Questa norma introduce una presunzione legale assoluta secondo cui i corrispettivi erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fino a un importo di 200.000 euro, costituiscono spese di pubblicità. Questo ha l’effetto di qualificare la spesa come pienamente deducibile, superando la distinzione, spesso problematica, con le spese di rappresentanza, che hanno limiti di deducibilità più stringenti. La norma presume quindi l’inerenza e la congruità del costo.
La decisione della Corte di Cassazione sulla deducibilità costi sponsorizzazione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso del contribuente, confermando la decisione dei giudici di merito. I giudici hanno chiarito un punto fondamentale: la presunzione legale dell’art. 90 non copre l’effettività del costo. In altre parole, la norma presume che la spesa, se sostenuta, sia per pubblicità, ma non esonera il contribuente dal provare che tale spesa sia stata realmente sostenuta a fronte di una prestazione effettivamente ricevuta.
L’irrilevanza dell’assoluzione penale nel processo tributario
Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte riguarda il valore della sentenza di assoluzione penale ottenuta dal contribuente per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (anche con formula piena) non ha efficacia automatica di giudicato nel processo tributario. Il giudice tributario può autonomamente valutare i fatti e, basandosi su presunzioni semplici (sufficienti in ambito fiscale ma non per una condanna penale), ritenere il contribuente fiscalmente responsabile.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la presunzione dell’art. 90, comma 8, riguarda la natura pubblicitaria e non di rappresentanza della spesa, ma non la sua esistenza. Se l’Amministrazione Finanziaria fornisce elementi presuntivi (come genericità dei contratti, incongruenza delle spese, assenza di prove sull’attività promozionale) che mettono in dubbio l’effettiva esecuzione della sponsorizzazione, l’onere della prova torna in capo al contribuente. Quest’ultimo deve quindi fornire prove concrete che dimostrino non solo di aver pagato, ma anche che la controparte abbia svolto l’attività promozionale pattuita. Le sole fatture e i bonifici non sono sufficienti a vincere un quadro probatorio contrario ben articolato dall’Ufficio.
Sul raddoppio dei termini di accertamento, la Corte ha confermato la sua correttezza, applicando la normativa vigente ratione temporis. Le modifiche legislative successive che hanno limitato o eliminato tale raddoppio non erano applicabili al caso di specie, in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato prima della loro entrata in vigore e rientrava in specifiche norme transitorie che facevano salvi gli effetti degli atti già emessi.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale importante per le imprese che investono in sponsorizzazioni. La deducibilità dei costi di sponsorizzazione, anche se assistita dalla presunzione dell’art. 90, non è automatica. È fondamentale che l’impresa si doti di tutta la documentazione necessaria a dimostrare non solo il pagamento, ma l’effettiva realizzazione delle attività promozionali da parte del soggetto sponsorizzato. Fotografie, rassegne stampa, materiale pubblicitario e relazioni dettagliate sulle attività svolte diventano elementi probatori cruciali in caso di contestazione da parte del Fisco. L’assoluzione in un eventuale procedimento penale, inoltre, non garantisce un esito favorevole nel contenzioso tributario, dove valgono regole probatorie differenti e meno rigorose.
La presunzione legale sulla natura pubblicitaria dei costi di sponsorizzazione esonera dal provare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la presunzione legale riguarda la natura (pubblicità vs. rappresentanza), l’inerenza e la congruità del costo, ma non la sua effettività. Il contribuente deve sempre essere in grado di dimostrare che la prestazione di sponsorizzazione è stata realmente eseguita.
Una sentenza di assoluzione in un processo penale per false fatturazioni è vincolante per il giudice tributario?
No, non ha un’efficacia automatica di giudicato. Il giudice tributario può valutare autonomamente le prove, comprese le presunzioni semplici, e giungere a una conclusione diversa da quella del giudice penale, potendo ritenere il contribuente fiscalmente responsabile anche se assolto in sede penale.
Come si applica il ‘raddoppio dei termini’ di accertamento per violazioni fiscali che costituiscono reato?
Si applica la normativa vigente al momento della notifica dell’avviso di accertamento (principio del ratione temporis). Nel caso di specie, l’avviso era stato notificato prima delle modifiche legislative del 2015 che hanno limitato tale raddoppio, pertanto la vecchia disciplina, che lo prevedeva in presenza di un obbligo di denuncia penale, è stata correttamente applicata.