Reddito di Cittadinanza e continuità del reato: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40657/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità: le conseguenze penali per l’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. La pronuncia chiarisce un punto fondamentale sollevato da molti a seguito delle recenti riforme legislative: il reato è stato davvero abolito? La risposta della Suprema Corte è netta e conferma la continuità dell’illecito per i fatti commessi fino alla fine del 2023.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di una cittadina, condannata in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 7 del d.l. 4/2019, per aver indebitamente ottenuto il Reddito di Cittadinanza. La difesa della ricorrente si basava su due argomenti principali. In primo luogo, sosteneva l’avvenuta abolitio criminis, ovvero la cancellazione del reato, per effetto di una legge successiva. In secondo luogo, lamentava una violazione delle norme sulla valutazione della prova, ritenendo che i giudici di merito avessero analizzato il compendio probatorio in modo frammentato.
L’analisi della Cassazione sul Reddito di Cittadinanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze. Il fulcro della decisione risiede nell’analisi della presunta abrogazione del reato. Gli Ermellini hanno riconosciuto che la norma incriminatrice originaria è stata effettivamente abrogata. Tuttavia, hanno sottolineato un passaggio cruciale che ne garantisce l’ultrattività.
Il legislatore, nel riformare il sistema di sostegno e introducendo l'”assegno di inclusione”, ha contestualmente stabilito una norma transitoria. Con il d.l. 48/2023, è stato espressamente previsto che le disposizioni penali dell’art. 7 del d.l. 4/2019 continuassero ad applicarsi “per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.
Questa scelta legislativa, come ribadito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha impedito la creazione di un vuoto normativo, assicurando che le condotte illecite poste in essere sotto la vigenza della vecchia disciplina rimanessero penalmente rilevanti.
Le Motivazioni della Decisione
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha spiegato che la previsione di una data specifica (1° gennaio 2024) per l’efficacia dell’abrogazione, unita alla norma transitoria che ne garantiva l’applicazione per i fatti pregressi, esclude in radice la possibilità di parlare di abolitio criminis. La volontà del legislatore è stata quella di assicurare una transizione ordinata tra le diverse discipline, senza lasciare impunite le condotte fraudolente. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità. La ricorrente si era limitata a contestazioni generali senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza d’appello. Su questo punto, la Corte ha anche ricordato un principio consolidato, secondo cui il reato sussiste anche quando, pur avendo i requisiti per il beneficio, si ottiene un importo superiore a quello effettivamente dovuto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: chi ha percepito illecitamente il Reddito di Cittadinanza commettendo il fatto entro il 31 dicembre 2023 non può sperare nell’impunità derivante da una presunta abrogazione del reato. La norma penale, grazie a una specifica disposizione transitoria, continua a produrre i suoi effetti per tutte le condotte realizzate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui sostegni al reddito. La decisione rappresenta un importante monito sulla continuità della repressione delle frodi ai danni dello Stato, anche in contesti di riforma legislativa.
Il reato per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza è stato cancellato?
No. Sebbene la norma originaria sia stata abrogata, una disposizione transitoria ha stabilito che le sanzioni penali continuano ad applicarsi per tutti i fatti illeciti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Cosa succede a chi ha commesso il reato legato al Reddito di Cittadinanza prima del 31 dicembre 2023?
Resta pienamente punibile secondo la legge in vigore al momento del fatto. La successione di leggi nel tempo non ha creato un vuoto normativo che porta all’impunità.
Il reato sussiste anche se si avevano i requisiti ma si è ottenuto un importo maggiore del dovuto?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha confermato che il reato di indebita percezione si configura anche nel caso in cui si ottenga una somma superiore a quella spettante, non solo quando il beneficio non è dovuto affatto.