Reddito di Cittadinanza: la Cassazione conferma, il reato non è stato abrogato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39577/2025, ha affrontato una questione di cruciale importanza riguardante la continuità del reato legato alla percezione indebita del Reddito di Cittadinanza. Contrariamente a quanto stabilito da un tribunale di primo grado, la Suprema Corte ha chiarito che le recenti modifiche legislative non hanno comportato una cancellazione del reato per le condotte poste in essere fino al 31 dicembre 2023, annullando così una sentenza di proscioglimento.
I Fatti di Causa: Dall’Assoluzione al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Mantova, che aveva prosciolto un imputato accusato del reato previsto dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019. La motivazione del giudice di merito si basava sulla convinzione che la Legge di Bilancio del 2023 avesse abrogato la norma incriminatrice, rendendo il fatto non più previsto dalla legge come reato.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la persistente rilevanza penale della condotta. Il Procuratore ha evidenziato come la successione di leggi nel tempo non avesse creato un vuoto normativo, ma avesse piuttosto assicurato una continuità nella tutela penale degli interessi protetti.
La Disciplina del Reddito di Cittadinanza e la presunta abrogazione
Il fulcro della questione giuridica risiede nell’interpretazione degli effetti della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022). Questa legge, all’art. 1, comma 318, aveva effettivamente disposto l’abrogazione delle norme sul Reddito di Cittadinanza, inclusa la disposizione penale dell’art. 7, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Il Tribunale aveva interpretato questa previsione come una abolitio criminis, ovvero una cancellazione del reato. Tuttavia, prima che tale abrogazione producesse i suoi effetti, il legislatore è intervenuto nuovamente con il d.l. n. 48/2023 (cosiddetto ‘Decreto Lavoro’), convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023.
La Continuità Normativa e la Tutela Penale
Il Decreto Lavoro ha introdotto nuove misure di sostegno, come l’Assegno di Inclusione, ma ha anche previsto una disciplina transitoria fondamentale. L’art. 13, comma 3, del d.l. 48/2023 ha stabilito esplicitamente che le disposizioni penali dell’art. 7 del d.l. n. 4/2019 continuano ad applicarsi per tutti i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Questa norma ha avuto l’effetto di ‘saldare’ il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, garantendo che le condotte illecite relative al Reddito di Cittadinanza non rimanessero impunite. Inoltre, il nuovo art. 8 dello stesso decreto ha introdotto sanzioni penali sostanzialmente identiche per le false dichiarazioni relative ai nuovi benefici, dimostrando la volontà del legislatore di mantenere un presidio penale contro le frodi in materia di assistenza sociale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato. I giudici hanno ribadito, richiamando precedenti conformi, che non vi è stata alcuna interruzione nella punibilità delle condotte illecite. La successione di leggi ha delineato un quadro chiaro: l’abrogazione della disciplina del Reddito di Cittadinanza era programmata, ma prima che diventasse efficace, una nuova legge ha assicurato la continuità della tutela penale per il passato e ha introdotto una nuova fattispecie per il futuro. Il legislatore ha inteso assicurare una tutela penale ininterrotta all’erogazione dei benefici economici, coordinando la soppressione del vecchio istituto con l’introduzione di nuove misure e relative sanzioni.
Conclusioni: L’Annullamento con Rinvio e le Implicazioni Pratiche
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di proscioglimento e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello di Brescia per un nuovo giudizio. La decisione chiarisce definitivamente che chiunque abbia illecitamente percepito il Reddito di Cittadinanza attraverso dichiarazioni false o omesse, commettendo il fatto prima del 31 dicembre 2023, è ancora perseguibile penalmente. La pronuncia rafforza il principio di continuità normativa e conferma l’impegno del legislatore nel contrastare le frodi ai danni dello Stato sociale, anche durante le fasi di transizione tra diverse forme di sostegno al reddito.
Chi ha percepito illecitamente il Reddito di Cittadinanza prima del 31 dicembre 2023 commette ancora reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che le disposizioni penali dell’art. 7 del d.l. 4/2019 continuano ad applicarsi a tutti i fatti illeciti commessi fino al 31 dicembre 2023, grazie a una specifica norma transitoria che ha evitato l’abrogazione del reato.
Perché il Tribunale aveva inizialmente prosciolto l’imputato?
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la Legge di Bilancio 2023 avesse determinato un’immediata cancellazione del reato (abolitio criminis), concludendo che il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato, senza considerare la successiva normativa che ne ha garantito la continuità.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento e ha disposto il rinvio del processo alla Corte d’Appello di Brescia. Questa decisione stabilisce che il reato non è stato abrogato e che il proscioglimento si basava su un’errata interpretazione della successione delle leggi nel tempo.