Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 38090/2024, torna a pronunciarsi su due temi cruciali della procedura penale: l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche. Questa decisione ribadisce principi consolidati, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità e sulla discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo nel dettaglio i contorni della vicenda processuale e le conclusioni a cui sono giunti gli Ermellini.
I Fatti di Causa: Due Ricorsi, un Unico Destino
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il primo ricorrente contestava la congruità della pena che gli era stata applicata a seguito di un “concordato in appello” (ex art. 599bis c.p.p.). Il secondo, invece, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (ex art. 62bis c.p.), ritenendo che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore.
Entrambi i ricorsi, seppur basati su presupposti diversi, sono stati giudicati inammissibili dalla Suprema Corte, che ha colto l’occasione per riaffermare alcuni capisaldi della giurisprudenza in materia.
L’Inammissibilità del Ricorso sulla Congruità della Pena Concordata
Per quanto riguarda il primo ricorso, la Cassazione ha ricordato che, in caso di sentenza pronunciata all’esito di un concordato in appello, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Le doglianze non possono vertere su motivi ai quali l’imputato ha rinunciato con l’accordo, né sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
Soprattutto, non è possibile contestare la congruità della pena concordata, a meno che essa non sia “illegale”, ovvero non rientri nei limiti edittali previsti dalla legge o sia di specie diversa da quella stabilita. In assenza di tali vizi, la valutazione sulla misura della pena è coperta dall’accordo tra le parti e non può essere oggetto di un successivo ricorso per cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: la Valutazione del Giudice di Merito
Il cuore della pronuncia riguarda il secondo ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che, specialmente dopo la riforma del 2008, per negare tale beneficio non è necessario che sussistano elementi di segno negativo, ma è sufficiente la mera assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Lo stato di incensuratezza, da solo, non è più un fattore decisivo per la loro concessione.
Il giudice di merito, nel decidere se concedere o escludere le attenuanti, esprime un giudizio di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretto da una motivazione non contraddittoria e che dia conto degli elementi valutati, anche richiamandoli implicitamente, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il proprio diniego. La decisione si fondava su un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, desunto dai suoi gravi e plurimi precedenti penali. Inoltre, le circostanze di fatto addotte dalla difesa erano state considerate sostanzialmente irrilevanti ai fini della concessione del beneficio. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione congrua e logica, sottolineando come il giudice possa fondare la sua scelta anche su un solo elemento preponderante, come la personalità del colpevole o l’entità del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma due principi fondamentali. Primo: l’istituto del concordato in appello implica una rinuncia a contestare la misura della pena, salvo i rari casi di illegalità della sanzione. Secondo: la valutazione sulle attenuanti generiche è una prerogativa del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente motivato, non può essere messo in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Per l’imputato, ciò significa che l’ottenimento delle attenuanti dipende dalla capacità di presentare elementi positivi concreti e rilevanti, non potendo più fare affidamento sul solo stato di incensuratezza. La decisione del giudice di merito, basata sulla personalità e sui precedenti, si conferma un ostacolo difficile da superare in sede di legittimità.
È possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ per contestare la congruità della pena?
No, non è possibile contestare la congruità della pena concordata, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale, ovvero non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di una specie diversa da quella prescritta.
Per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice rilevi l’assenza di elementi positivi?
Sì. Secondo la Corte, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.