Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità richiesti per un ricorso in Cassazione, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in una terza istanza di merito. Analizziamo insieme i fatti e le ragioni giuridiche che hanno guidato la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In particolare, si lamentava che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione solo apparente, senza confrontarsi adeguatamente con le specifiche obiezioni sollevate nell’atto di appello. Queste obiezioni riguardavano presunte incongruenze tra il tracciamento del cellulare del ricorrente e quello del coimputato, elementi ritenuti cruciali dalla difesa.
Il secondo motivo, invece, si concentrava sul trattamento sanzionatorio, lamentando un vizio di motivazione sia nella determinazione della pena (dosimetria) sia nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato, basandosi su un compendio indiziario ritenuto univoco. Secondo i giudici di secondo grado, gli spostamenti dell’imputato dalla sua città di residenza al luogo del tentato crimine, insieme ad altri elementi, lo identificavano chiaramente come uno degli autori del fatto. La Corte aveva inoltre giustificato il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta.
Le Motivazioni sull’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici di legittimità.
Genericità e Assertività dei Motivi
La Suprema Corte ha evidenziato come i motivi del ricorso non fossero altro che una riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata giudicata logica, congrua e corretta in punto di diritto. Invece di individuare vizi specifici, la difesa ha richiesto una mera rilettura degli elementi di fatto, un’operazione preclusa in sede di legittimità, che trasformerebbe la Cassazione in un ‘terzo giudice del fatto’.
La Questione del Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato infondato. La Corte ha sottolineato che la decisione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti generiche era ampiamente motivata. Tale diniego si basava sui precedenti penali dell’imputato e sulla natura ‘professionale’ dell’azione criminosa, desunta dal fatto che gli autori si erano spostati dalla loro residenza, si erano travisati e avevano utilizzato utenze cellulari non intestate a loro. La Cassazione ha richiamato il suo costante orientamento (ius receptum) secondo cui, per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali.
Anche la dosimetria della pena è stata ritenuta corretta, in quanto i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la quantificazione, partendo dal minimo edittale e operando la diminuzione per il tentativo in modo logico, considerando lo stadio avanzato dell’azione criminosa.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere specifico e critico, non una sterile ripetizione di argomenti già vagliati. L’inammissibilità del ricorso Cassazione scatta quando le censure sono generiche e mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La decisione evidenzia inoltre come l’ampio potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena sia sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente, illogica o arbitraria, condizioni non riscontrate nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, privi di specificità, assertivi e riproduttivi di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, chiedendo di fatto una rilettura del merito non consentita in sede di legittimità.
Quali sono state le ragioni per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa dei precedenti penali dell’imputato e del carattere ‘professionale’ del reato. Quest’ultimo aspetto è stato desunto dal fatto che l’imputato e il suo complice si erano spostati dal loro luogo di residenza, si erano travisati e avevano utilizzato utenze cellulari non intestate a loro per commettere il crimine.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantificazione della pena decisa dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la quantificazione della pena. Il suo controllo (sindacato di legittimità) è limitato a verificare che la decisione del giudice di merito non sia il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Se la motivazione sulla dosimetria della pena è logica e coerente, come nel caso di specie, la decisione non può essere modificata.