Definizione
Il processo attraverso cui il giudice determina la quantità e il tipo di pena da infliggere al condannato, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 1.731 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 91% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 4%
- Rigettato 4%
- Inammissibile 91%
- Altro 0%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 786%
- Penale Sez. 27%
- Penale Sez. 46%
Precedenti più richiamati
- Cass. 9120/1998in 36 provvedimenti
- Cass. 36245/2009in 74 provvedimenti
- Cass. 36104/2017in 225 provvedimenti
- Cass. 46412/2015in 71 provvedimenti
- Cass. 21294/2013in 66 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Due imputati, condannati per rapina ed estorsione, hanno impugnato la sentenza d'appello lamentando una carenza di motivazione nella quantificazione della pena. Uno dei ricorrenti contestava specificamente l'aumento di pena per reato continuato, sostenendo che i magistrati non avessero dettagliato le ragioni del singolo incremento. Entrambi censuravano inoltre il lieve scostamento dal minimo edittale per la sanzione pecuniaria della rapina. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, affermando che il giudice non deve giustificare minuziosamente ogni aumento per i reati minori se la sanzione base è motivata e proporzionata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Un uomo inviava via email un falso contrassegno per la copertura auto a un automobilista, incassando il premio di duecento euro direttamente sul proprio conto corrente personale. Scoperto l'inganno, i giudici di merito condannavano il responsabile per il reato di truffa. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l'esiguità del danno economico, chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto e valorizzando un tentativo di risarcimento della vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna penale e disponendo il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno chiarito che la truffa della polizza assicurativa non gode di sconti di pena o esimenti quando emergono precedenti penali specifici, che dimostrano l'abitualità della condotta delittuosa e rendono irrilevante la modesta entità della somma sottratta.
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L'imputato ha tentato di rubare bottiglie di alcolici in un supermercato in due diverse occasioni, per un valore rispettivo di 168 e 151 euro. I giudici di merito lo hanno condannato per tentato furto, negando la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione dello sconto di pena, sostenendo l'assenza di un danno economico effettivo poiché la merce non era uscita dal punto vendita. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel tentato furto il danno potenziale si misura sul valore dei beni presi di mira, che nella vicenda superava la soglia del pregiudizio irrisorio o lievissimo.
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Il Tribunale condannava l'imputato per furto aggravato, riconoscendo la recidiva per via di otto precedenti penali. L'imputato proponeva appello contestando la propria presenza nei pressi dell'auto usata per il colpo e chiedendo uno sconto di pena per una presunta ammissione dei fatti mai avvenuta. La Corte d'Appello dichiarava l'impugnazione inammissibile per la genericità e la contraddittorietà delle lamentele difensive. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, ribadendo l'inammissibilità dell'appello penale quando l'atto difensivo non critica puntualmente i singoli passaggi della sentenza di primo grado. Il condannato perde definitivamente il ricorso e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'amministratore di una società in grave crisi economica non presentava la dichiarazione IVA, superando ampiamente le soglie di punibilità penale. L'imputato giustificava la condotta sostenendo l'assenza della volontà di evadere e depositando, sei giorni dopo la scadenza fiscale, una domanda di concordato preventivo in bianco. I giudici di merito lo condannavano a due anni e quattro mesi di reclusione per il reato tributario di omessa dichiarazione, negando le attenuanti generiche a causa di tre precedenti condanne penali specifiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la grave esposizione debitoria, la consapevolezza del debito e la presentazione tardiva del concordato provano pienamente la volontà evasiva, confermando la condanna definitiva e infliggendo tremila euro di sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni e due mesi di reclusione per un imprenditore accusato di omessa dichiarazione fiscale e occultamento di scritture contabili. L'imputato non ha presentato le dichiarazioni fiscali per due anni e ha nascosto le fatture relative a scambi commerciali con la Grecia. Gli investigatori hanno ricostruito il volume di affari evaso mediante il sistema informatico europeo VIES e hanno reperito autonomamente le fatture. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imprenditore. I giudici hanno chiarito che il reato di occultamento sussiste ogni volta in cui la condotta rende difficoltosa la ricostruzione dei redditi, senza che assuma rilievo il recupero dei dati da fonti esterne. La pena applicata rispetta pienamente i criteri di proporzionalità.
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Un condannato chiedeva l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva per unificare le sanzioni inflitte con due distinte sentenze definitive. La Corte territoriale accoglieva la richiesta, ma determinava la pena in modo illogico: per un singolo e modesto episodio di spaccio privo di aggravanti applicava un incremento di due anni di reclusione, mentre per numerosi episodi sistematici con ingenti quantitativi di droga e metodo mafioso stabiliva un aumento di un solo anno. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa e annulla l'ordinanza per violazione del principio di proporzionalità. La quantificazione della pena per ciascun reato secondario deve riflettere la reale gravità della condotta storica. Gli atti tornano alla Corte territoriale in diversa composizione per rideterminare l'intera sanzione complessiva.
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Un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica si è toccato i genitali rivolgendo frasi sessualmente allusive a un gruppo di giovani studentesse nella piazza del paese all'uscita da scuola. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per la fattispecie penale di atti osceni in presenza di minori, prevista dall'articolo 527, secondo comma, del codice penale. L'imputato ha presentato ricorso sostenendo che la piazza distava oltre quattrocento metri dall'istituto scolastico, che il gesto integrava una mera contrarietà alla pubblica decenza e che l'alcol escludeva la colpevolezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La piazza rappresenta un luogo di ritrovo sistematico per gli studenti, il gesto con invito esplicito lede il pudore sessuale e l'ubriachezza volontaria non riduce la responsabilità dell'autore.
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Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado per la detenzione illecita di oltre 182 chilogrammi di sostanza stupefacente. Dopo la decisione concordata, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione: il primo contestava il calcolo della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti, mentre il secondo lamentava l'omessa valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello vincola le parti e impedisce di contestare la misura della sanzione o la mancata assoluzione, salvo vizi nel consenso o pene illegali. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione e duemila euro di multa inflitta a un imputato trovato in possesso di sessantacinque dosi di cocaina. La difesa invocava il consumo di gruppo di stupefacenti per escludere la rilevanza penale del fatto. I giudici hanno respinto la tesi poiché mancava la prova rigorosa dell'identità degli altri acquirenti e della raccolta preventiva del denaro necessario. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la detenzione condivisa non punibile richiede un accordo chiaro e un finanziamento anticipato da parte di tutti i partecipanti, sanzionando il ricorrente con il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato con il giudice una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per reati inerenti a stupefacenti e armi. Successivamente, ha presentato ricorso lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento, confermando che la legge limita rigorosamente le impugnazioni contro le sentenze concordate. L'interessato non può contestare il calcolo della pena da lui stesso proposta, a meno che essa non sia espressamente illegale. La Corte ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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I giudici di merito hanno condannato l'imputato per sostituzione di persona e falsa attestazione a un pubblico ufficiale. L'uomo ha proposto ricorso lamentando errori nel calcolo della sanzione e chiedendo chiarimenti sui criteri adottati. Il ricorrente ha contestato in particolare l'aumento di pena per continuazione applicato per i reati minori e la mancata valorizzazione della propria condotta processuale. La Corte di Cassazione ha giudicato infondate e inammissibili le doglianze. I magistrati hanno confermato la piena legittimità della sentenza impugnata, rilevando come l'incremento di pena fosse minimo e proporzionato. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese di giustizia oltre a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha sottoscritto un concordato in appello con il Procuratore generale per rideterminare la pena e chiudere il secondo grado di giudizio. Successivamente, la difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando la misura e il calcolo della pena concordata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie la via dell'accordo processuale rinuncia ai motivi di doglianza ordinari e non può rimettere in discussione la quantificazione della pena pattuita, a meno che la sanzione non sia illegale o vi siano vizi nel consenso. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha contestato la sentenza della Corte di Appello lamentando la quantificazione della pena, il rifiuto delle attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale. I giudici supremi hanno respinto completamente le doglianze. Il ricorso è risultato inammissibile perché riproduceva argomenti di merito già valutati e non affrontava le motivazioni dei precedenti gradi. Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere richiesto direttamente davanti alla Cassazione in quanto mai dedotto in appello. La Suprema Corte ha confermato la condanna penale e ha sanzionato il ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La vicenda riguarda un cittadino condannato per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contestando la valutazione delle prove, la sussistenza del dolo e l'entità della pena inflitta. Ha inoltre invocato la speciale causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riproponevano argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, limitandosi a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. L'Imputato ha subito la condanna definitiva e il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Acquirente ha impugnato la condanna per la ricettazione di uno smartphone. La difesa sosteneva l'assenza del dolo di ricettazione, chiedendo di derubricare il fatto nel meno grave reato di incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancata giustificazione sulla ricezione del bene e l'assenza di fatture o scontrini fiscali provano la piena consapevolezza dell'origine illecita dell'apparecchio. Tale comportamento integra il dolo, poiché l'agente accetta il rischio della provenienza da delitto. L'Acquirente perde il giudizio e deve pagare le spese legali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte contro la sentenza d'appello che confermava la sua responsabilità penale per il delitto di estorsione. La difesa ha sostenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, lamentando l'eccessività della sanzione irrogata. La Corte di Cassazione ha esaminato le censure difensive rilevando la loro totale genericità. I giudici di legittimità hanno accertato che il ricorso si limitava a mere affermazioni astratte senza contrastare la motivazione coerente e dettagliata dei giudici territoriali. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile l'impugnazione. L'Imputato ha subito la conferma della condanna originaria con l'onere aggiuntivo di versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato contesta la decisione d'appello lamentando un presunto vizio di motivazione relativo alla dosimetria della pena. Il ricorrente sostiene che la corte territoriale abbia calcolato la sanzione in modo ingiusto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici supremi chiariscono che la graduazione della pena spetta esclusivamente alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte d'Appello ha motivato la severità della sanzione basandosi sui numerosi precedenti penali dell'interessato. La Cassazione non può riesaminare il merito della condanna se il percorso logico risulta privo di vizi evidenti. Il ricorrente perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato di concorso nel reato di usura per aver svolto il ruolo di intermediario in un prestito illecito. L'imputato sosteneva l'ingiustizia della decisione e contestava la severità della pena inflitta, chiedendo una rilettura delle prove. I giudici hanno respinto le doglianze. Le intercettazioni e le deposizioni della persona offesa hanno dimostrato chiaramente la piena consapevolezza dell'illecito da parte del mediatore. La Suprema Corte ha inoltre convalidato l'aumento della pena base rispetto al minimo di legge, motivato dal livello spropositato degli interessi pretesi ben oltre la soglia legale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto condannato per il delitto di ricettazione di parti di motocicli rubate. La difesa chiedeva di derubricare l'accusa nella meno grave contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza. L'imputato vendeva i pezzi online usando una falsa identità, concordava appuntamenti in luoghi isolati e insoliti, custodiva i beni in depositi improvvisati e non esibiva alcuna ricevuta d'acquisto. Il complice dell'imputato era inoltre fuggito durante i controlli. La Suprema Corte ha ribadito la sussistenza del dolo, confermando che tali anomalie dimostrano la piena consapevolezza della provenienza illecita dei ricambi. I giudici hanno respinto anche i motivi sulla quantificazione della pena, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente alle spese e a una sanzione verso la Cassa delle Ammende.
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