Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente all’imputato e alla Procura Generale di accordarsi sulla determinazione della pena, a fronte della rinuncia a specifici motivi di appello. Ma cosa succede se una delle parti decide di impugnare la sentenza che recepisce tale accordo? La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro quadro sui ristretti limiti di ammissibilità di tale ricorso.
I fatti del caso
Tre imputati ricorrevano per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva applicato la pena concordata con il Procuratore Generale. Nel raggiungere l’accordo, gli imputati avevano contestualmente rinunciato ai motivi di appello diversi da quello relativo alla quantificazione della sanzione. Ciononostante, i ricorsi presentati alla Suprema Corte sollevavano questioni diverse e complesse: uno lamentava vizi motivazionali sia sulla responsabilità che sulla pena; un altro era completamente privo di motivi; il terzo, infine, contestava un passaggio della motivazione della sentenza che indicava una pena superiore a quella poi effettivamente applicata nel dispositivo.
Analisi del concordato in appello e dei motivi di inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di concordato in appello. La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ma solo per motivi specifici. Essi includono vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del Procuratore Generale, o a un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Le motivazioni
Nel caso specifico, i ricorsi non rientravano in queste categorie. Il primo ricorso era inammissibile perché sollevava questioni (vizi sulla responsabilità) a cui l’imputato aveva espressamente rinunciato per poter accedere al concordato. Il secondo era palesemente inammissibile in quanto totalmente privo di censure specifiche, violando il principio fondamentale secondo cui un’impugnazione deve sempre contenere motivi concreti. Il terzo ricorso, infine, è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse. L’imputato, infatti, non aveva subito alcun pregiudizio, dato che la pena applicata nel dispositivo (la parte vincolante della sentenza) era quella concordata e non quella, più alta, menzionata in un passaggio non decisivo della motivazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con fermezza che la scelta di aderire al concordato in appello comporta una conseguenza processuale precisa: la rinuncia a far valere determinati vizi della sentenza di primo grado. Pertanto, è precluso all’imputato tentare di ‘resuscitare’ tali motivi nel successivo ricorso per Cassazione. La decisione della Suprema Corte rafforza la natura pattizia e definitiva dell’accordo, limitando l’accesso al giudizio di legittimità ai soli casi in cui si contesti la validità stessa del patto o la sua corretta trasposizione nella decisione del giudice. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza basata su un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, problemi relativi al consenso del Procuratore Generale, oppure se la decisione del giudice risulta difforme rispetto all’accordo pattuito.
Perché i ricorsi nel caso esaminato sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per tre ragioni distinte: uno perché lamentava vizi su motivi a cui l’imputato aveva già rinunciato per ottenere il concordato; un altro perché era totalmente privo di motivi; il terzo per mancanza di interesse, in quanto la pena effettivamente applicata era quella concordata, nonostante un passaggio della motivazione indicasse una pena superiore.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello per ottenere un ‘concordato in appello’?
La rinuncia ai motivi di appello è un elemento essenziale dell’accordo e preclude la possibilità di sollevare nuovamente le stesse questioni in un successivo ricorso per Cassazione. La scelta di accedere al concordato rende definitive le statuizioni coperte dalla rinuncia.