Eccezione art. 1957 c.c. e Fideiussioni ABI: La Cassazione Conferma la Natura di Eccezione in Senso Stretto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale nel diritto bancario: la natura dell’eccezione art. 1957 c.c. nel contesto di contratti di fideiussione contenenti clausole nulle per violazione della normativa antitrust. La decisione conferma un principio fondamentale: l’estinzione della garanzia per inerzia del creditore è una difesa che spetta al fideiussore sollevare tempestivamente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso da un istituto di credito nei confronti di una società e di due persone fisiche, quali fideiussori di un’altra società per un’ingente somma derivante da contratti di factoring e di conto corrente. I fideiussori si opponevano al decreto, sostenendo, tra le altre cose, la nullità delle garanzie prestate perché conformi allo schema ABI, le cui clausole erano state giudicate lesive della concorrenza da un provvedimento della Banca d’Italia del 2005.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello rigettavano le doglianze dei garanti. In particolare, la Corte territoriale, pur riconoscendo la nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole ‘incriminate’ (artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, corrispondenti alle clausole 3, 7 e 11 dei contratti in esame), riteneva che i fideiussori non avessero sollevato tempestivamente, ovvero nel primo atto difensivo, l’eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c.
I fideiussori proponevano quindi ricorso per cassazione, insistendo sul fatto che, una volta dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., l’estinzione della garanzia dovesse essere una conseguenza rilevabile d’ufficio dal giudice.
L’Eccezione art. 1957 c.c. e la Nullità delle Clausole ABI
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’articolo 1957 del Codice Civile. Questa norma prevede che il fideiussore sia liberato se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non agisce contro il debitore principale.
Nei contratti di fideiussione ‘omnibus’ basati sullo schema ABI, era prassi inserire una clausola che derogava a questa disposizione, esonerando la banca dall’obbligo di agire entro sei mesi. Tuttavia, questa clausola è stata dichiarata nulla perché frutto di un’intesa anticoncorrenziale.
Secondo i ricorrenti, la nullità della clausola di deroga avrebbe dovuto ‘ripristinare’ automaticamente la tutela dell’art. 1957 c.c., e il giudice avrebbe dovuto d’ufficio verificare se la banca avesse agito nei termini, dichiarando estinta la garanzia in caso contrario.
Le Motivazioni: Perché l’eccezione art. 1957 c.c. è in senso stretto?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo una chiara e lineare motivazione. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento consolidato, distinguendo nettamente tra la nullità della clausola e le sue conseguenze processuali.
La nullità non trasforma la natura dell’eccezione
Il punto centrale della decisione è che la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. ha il solo effetto di ‘rimuovere’ la rinuncia del fideiussore alla protezione offerta dalla norma. Di conseguenza, la regola legale dei sei mesi torna ad essere applicabile. Tuttavia, questo non cambia la natura del diritto che essa tutela. Il diritto del fideiussore a veder estinta la garanzia per inerzia del creditore è un diritto disponibile, ovvero un diritto di cui la parte può scegliere se avvalersi o meno.
Proprio perché si tratta di un diritto disponibile, la sua violazione può essere fatta valere in giudizio solo attraverso un’eccezione di parte, definita ‘in senso stretto’ o ‘stricto sensu’. Questo significa che spetta unicamente al fideiussore, e non al giudice, sollevare la questione nei modi e nei tempi previsti dalla legge processuale (tipicamente, nel primo atto difensivo).
Distinzione tra nullità e conseguenze
La Corte ha chiarito che un conto è la nullità del patto (che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo), un altro conto sono le conseguenze che da tale nullità derivano. L’estinzione della garanzia non è un effetto automatico della nullità, ma una conseguenza che si produce solo se il fideiussore si attiva per farla valere. In assenza di una tempestiva eccezione, si presume che il fideiussore abbia rinunciato a far valere quel diritto, riconoscendo implicitamente la propria posizione di debitore.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma per gli operatori del diritto e, soprattutto, un monito per i fideiussori. La decisione sottolinea l’onere di diligenza che grava sul garante: chi intende liberarsi dall’obbligazione invocando l’art. 1957 c.c. deve farlo immediatamente, nel primo scritto difensivo del giudizio di primo grado. Attendere o sollevare la questione solo in appello è processualmente tardivo e inefficace.
In sintesi, la nullità antitrust delle clausole ABI apre la porta alla tutela dell’art. 1957 c.c., ma è il fideiussore che deve decidere se varcare quella soglia, e deve farlo subito. In caso contrario, la porta si chiude definitivamente.
La nullità di una clausola di deroga all’art. 1957 c.c. rende l’estinzione della garanzia rilevabile d’ufficio dal giudice?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se la clausola è nulla, l’eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. rimane un’eccezione in senso stretto (stricto sensu).
Cosa significa che l’eccezione ex art. 1957 c.c. è ‘in senso stretto’?
Significa che deve essere sollevata esclusivamente dalla parte interessata (il fideiussore) e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Deve essere proposta nel primo atto difensivo utile, come l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Qual è la conseguenza pratica di questa decisione per i fideiussori?
I fideiussori che intendono far valere l’estinzione della garanzia per inerzia del creditore devono agire tempestivamente, sollevando la specifica eccezione ex art. 1957 c.c. sin dal primo grado di giudizio. Omettere di farlo preclude la possibilità di sollevare la questione nelle fasi successive del processo.