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Impugnazione della cartella esattoriale, estratto di ruolo

Impugnazione della cartella esattoriale la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile.

Pubblicato il 24 May 2021 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente

SENTENZA n. 4785/2021 pubblicata il 19/05/2021

nella causa promossa da:

XXX, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv. che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

RICORRENTE CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a estratto di ruolo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione XXX, premesso che di aver ottenuto su sua richiesta l’estratto di ruolo “relativo a eventuali posizione debitorie personali” dal quale apprendeva l’esistenza di debito contributivi IVS a suo carico per le annualità dal 2012, 2013 e 2014, dedotta l’illegittimità del’” ingiunzione” per “inesistenza del titolo esecutivo, mancata notifica degli atti prodromici, la “inesistenza del credito per intervenuta prescrizione e/o decadenza”, la “indeterminatezza del credito, duplicazione delle richieste di pagamento, mancata indicazione modalità di calcolo sorte, interessi, aggio e sanzioni, violazione del c.d. statuto del contribuente (artt. 6 e 7 comma 1 legge 212/2000) e art. 24 Costituzione”, chiedeva all’intestato Tribunale, “previa sospensione dell’efficacia esecutiva dei ruoli esattoriali impugnati, “contrariis reiectis” di “a) accogliere l’opposizione ai ruoli esattoriali del 14.9.2020 e per l’effetto b) in via preliminare dichiarare l’illegittimità dell’ingiunzione oggi opposta per carenza di valido titolo esecutivo ovvero c) sempre in via principale dichiarare comunque il credito vantato per tramite dell’Agenzia resistente decaduto e/o prescritto non avendo mai provveduto alla notifica di alcun atto idoneo ad informare il contribuente dell’asserita posizione debitoria in merito ai contributi previdenziali senza far moltiplicare gli importi dovuti in ragione di sanzioni ed interessi; ovvero d) dichiarare l’illegittimità e nullità dei ruoli esattoriali oggi opposti per difetto di motivazione in violazione dei principi statuiti dall’art. 6 e 7 della L. 212/2000 nonché e) dichiarare l’illegittimità e la nullità dei ruoli esattoriali impugnati per carenza di motivazione in ordine alle somme aggiuntive, interessi e aggio e perciò non suscettibile di assumere efficacia provvedimentale in grado di divenire inoppugnabile e valutare la sussistenza di profili di anatocismo e la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità ai fini dell’annullamento dei ruoli esattoriali nonché f) dichiarare non dovuto l’aggio ovvero disapplicare la normativa relativa all’aggio così come calcolato ed intimato alla contribuente g) in mero subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, ridurre l’importo eventualmente dovuto ad € 2.652,81 (sorte contributi I.V.S. asseritamente dovuti per le annualità 2012, 2013 e 2014 che il contribuente avrebbe effettivamente corrisposto se avesse ricevuto l’avviso previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente L. 212/2000 senza la moltiplicazione di costi a titolo di interessi, sanzioni e aggio) o secondo quanto dovesse risultare di giustizia tenendo nuovamente conto della violazione dell’art. 6 della Legge 2012/2000 atteso che una comunicazione tempestiva avrebbe evitato il maturare degli interessi oltre riduzione di ogni sanzione….”.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiti la carenza di interesse ad agire del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva, resisteva nel merito al ricorso chiedendone il rigetto.

All’odierna udienza, celebrata con le modalità della trattazione scritta – in ossequio alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 221 DL 34/2020 così come sostituito, in sede di conversione, dalla L. 77/2020 e dell’art. 1 co. 1 DL 14.1.2021 n. 2 – previo scambio di memorie, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, quanto alla eccezione di difetto di difetto di interesse del ricorrente, si osserva quanto segue.

In termini generali, è noto che l’interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, e si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l’intervento chiarificatore del giudice. In ipotesi di provvedimenti afflittivi la cui esecuzione, a parere del debitore, non sia più esigibile per intervenuta prescrizione dei crediti, il debitore ben può agire in via amministrativa domandandone lo sgravio, senza necessità di percorrere la strada dell’azione di accertamento negativo del credito.

Tuttavia, la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto l’interesse ad agire, anche in via giudiziale, del debitore che abbia per la prima volta avuto conoscenza dei titoli pendenti a proprio carico con la consultazione degli estratti di ruolo presso gli uffici del concessionario della riscossione, dovendo l’ordinamento riconoscergli la facoltà di recuperare una tutela anticipatoria, anche in assenza di avvio di iniziative di recupero. Presupposto di tale tutela è la mancata notificazione dei titoli, dei quali, pertanto, egli abbia avuto contezza solo al momento della consultazione dell’estratto di ruolo. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto che il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015). Si tratta, come si vede, di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorché sia notificato l’atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l’introduzione – e la sua eventuale opportunità – di azione di accertamento negativo nel processo tributario).

Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare, a causa della invalidità della sua notifica.

Diverso sarebbe il caso in cui il debitore avesse già ricevuto la notifica dei titoli e pretendesse di recuperare, con la successiva consultazione dell’estratto di ruolo, un’azione impugnatoria che non aveva tempestivamente esercitato.

I Giudici di Legittimità hanno, in un caso del genere, osservato:

“L’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).

Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha agito in giudizio negando di avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito di cui all’estratto di ruolo, nondimeno eccependo la prescrizione dei crediti dai medesimi portati.

Il suo interesse ad agire ben si sarebbe potuto configurare ove egli avesse agito nei confronti dell’ente titolare dei crediti e quest’ultimo, costituendosi in giudizio, non avesse fornito la prova della loro rituale notificazione.

Tuttavia ciò non è accaduto, avendo il ricorrente evocato in giudizio esclusivamente l’Agenzia delle Entrate, del tutto estranea alla notifica degli avvisi di addebito, oltre che alla titolarità dei crediti da essi portati, così rendendo affatto impossibile la verifica della fondatezza della principale – ed assorbente, ove fondata – eccezione di difetto di notifica dei titoli di cui all’estratto di ruolo.

Tanto determina l’evidente difetto di legittimazione passiva dell’AdER nell’odierno giudizio, giammai potendosi ipotizzare alcun onere in capo al Concessionario in ordine alla prova dell’attività notifica di atti ove essa, come nella specie, sia del tutto estranea alla sua competenza.

Né, del resto, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell’Inps.

E infatti in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell’opposizione all’esecuzione per l’accertamento negativo del credito risultante dall’estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell’azione esecutiva, non è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. (cfr. Cass. Sez. L – , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019 relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell’estratto di ruolo dall’agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest’ultimo e aveva chiesto dichiararsi l’avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’ente previdenziale, senza lamentare l’invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente).

Alla luce delle esposte considerazioni deve dichiararsi l’infondatezza del ricorso per difetto di legittimazione dell’AdeR.

La condanna alle spese del ricorrente, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;

a) rigetta il ricorso;

b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Roma, 19.5.2021

Il Giudice

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