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Codice Civile
Codice Penale

Notificazione della cessione del credito

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto può essere effettuata mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

Pubblicato il 29 October 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1963/2020 pubblicata il 27/10/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

XXX SRL (CF), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito come da procura in atti

ATTRICE contro

YYY SRL (CF), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in, come da procura in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI
All’udienza del 2 luglio 2020, tenutasi a mezzo di trattazione c.d. scritta prevista dall’art. 83, co. 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27 del 2020 e successive modifiche, le parti concludevano come segue.

Parte attrice opponente (come in atto di citazione in opposizione): “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e di rito: in ragione della mancata notifica della cessione del credito del 08.03.2012 –atto pubblico Notaio *** rep. 61.124, da *** Srl a YYY Srl del 20.11.2004, alla opponente XXX, accertare e dichiarare l’assoluta estraneità dell’ingiunta dal rapporto obbligatorio oggetto delle cessioni, la inefficacia delle predette cessioni nei confronti della società opponente e dunque accertare dichiarare la carenza di legittimazione di YYY Srl, ad agire nei confronti di XXX srl, ovvero la carenza di legittimazione passiva della XXX Srl e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità e/ l’improcedibilità della domanda monitoria così come avanzata nei confronti della XXX Srl con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso inesistente, ovvero nullo, ovvero illegittimo, ovvero inefficace; nel merito, accertare e dichiarare inefficace e/o nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. /15 emesso dal Tribunale di Latina il 16.05.2015, per i motivi tutti esposti nel presente atto; per l’effetto, condannare la YYY srl, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di XXX srl delle spese processuali relative al presente giudizio; con vittoria di spese di lite”.

Parte convenuta opposta: “in via principale respingere tutte le domande ed eccezioni spiegate dalla XXX S.r.l. con l’atto introduttivo del presente giudizio, in quanto destituite di ogni fondamento, in fatto come in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, nr. /15; in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la XXX S.r.l. al pagamento della somma di Euro 6222,39**, o della diversa somma risultante di giustizia, quale saldo del corrispettivo delle merci acquistate, oltre interessi dalla domanda. Con vittoria di spese e di compenso all’avvocato, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a., iva e successive spese occorrende”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX s.r.l. opponeva il decreto ingiuntivo nr. /2015, emesso in data 19 maggio 2015, con cui il Tribunale di Latina le ingiungeva di pagare la somma di euro 6.222,39, oltre interessi e spese della procedura. Il credito era, nello specifico, quello di cui alle fatture nn. 904 del 31 marzo 2011, 1620 del 31 maggio 2011, 1979 del 30 giugno 2011, 2351 del 30 luglio 2011, 2687 del 31 agosto 2011, 3004 del 30 settembre 2011, 3403 del 31 ottobre 2011, 3781 del 30 novembre 2011, 4138 del 31 dicembre 2011 e 167 del 31 gennaio 2012, tutte emesse dalla società *** S.r.l. a fronte della fornitura di articoli industriali, prodotte in atti unitamente ai relativi documenti di trasporto. Assumeva la ricorrente che la *** S.r.l. le aveva conferito il ramo di azienda relativo al commercio all’ingrosso e, pertanto, la YYY s.r.l. era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti dalla conferente, incluso quello oggetto dell’ingiunzione. L’opponente chiedeva la revoca di quest’ultima sostenendo in via preliminare e di rito che, in ragione della mancata notifica della cessione del credito del 08.03.2012 – atto pubblico Notaio *** rep. , da *** S.r.l. a YYY S.r.l. e del 20.11.2004, alla opponente XXX S.r.l., conseguiva l’assoluta estraneità dell’ingiunta al rapporto obbligatorio oggetto delle cessioni, ovvero l’inefficacia delle predette cessioni nei suoi confronti e dunque la carenza di legittimazione di YYY s.r.l. ad agire verso la XXX S.r.l., ovvero la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima con conseguente inammissibilità e improcedibilità della domanda monitoria così come avanzata nei confronti della XXX s.r.l.. Nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi inefficace e/o nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. /2015 emesso dal Tribunale di Latina il 16.05.2015, per l’erroneità dell’ingiunzione, emessa “in solido”; per assenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con rigetto dell’istanza ex art. 648 c.p.c. e rimborso delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio la YYY s.r.l., contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito; in particolare, quanto alla asserita mancata notificazione della cessione, rilevava che il credito nei confronti della XXX era espressamente previsto nella relazione tecnica a base della cessione dell’azienda ex art. 2559 c.c., atto iscritto nel registro delle imprese in data 14.03.2012, cui conseguiva la piena legittimazione della società odierna opposta ad agire per la sua riscossione, a prescindere dalla notifica della cessione al debitore (che, peraltro, era avvenuta sia relativamente al credito di euro 4.591,52, per il quale era stato inviato sollecito di pagamento a mezzo raccomandata in data 4.08.2014, sia a quello di euro 1.630,87come da raccomandata del 16.12.2014). Sottolineava poi come il credito fosse basato su fatture e relativi d.d.t. e, quanto all’inserimento nell’ingiunzione della dizione “in solido”, sottolineava che trattavasi di mero errore materiale che non inficiava la legittimità del decreto. Chiedeva infine concedersi la provvisoria esecuzione di quest’ultimo.

A seguito della prima udienza di trattazione, il giudice istruttore precedente assegnatario, all’esito di riserva, con ordinanza del 10.02.2017 rigettava l’istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.. La causa, concesso il termine per l’esperimento della mediazione obbligatoria che non andava a buon fine, veniva istruita a mezzo di produzioni documentali (anche a seguito di ordine di questo giudice ex art. 210 c.p.c.) ed escussione di un teste indicato dalla parte opposta (mentre la difesa dell’opponente non formulava alcuna istanza istruttoria). All’udienza del 2 luglio 2020, tenutasi a mezzo di trattazione c.d. scritta prevista dall’art. 83, co. 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27 del 2020 e successive modifiche, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Nel merito, ritiene questo organo giudicante che l’opposizione oggetto del presente giudizio deve essere respinta per le ragioni che si verranno a dire.

In via preliminare, in ordine all’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda monitoria per asserita carenza di legittimazione attiva della YYY s.r.l. e passiva della XXX s.r.l. per non essere stata quest’ultima – secondo la sua versione – destinataria della notifica della cessione del credito con conseguente asserita inefficacia della cessione/inesistenza del credito, si rileva quanto segue.

Nel caso in esame sin dal ricorso monitorio (doc. n.1 all. fasc. opponente; fasc. monitorio) la YYY s.r.l. affermava di agire nei confronti di XXX s.r.l. quale titolare del credito a seguito di cessione di ramo d’azienda da parte della conferente *** s.r.l. avvenuta con atto notarile rep. n. 61.124 racc. n. 24.039, registrato in Latina il 14.03.2012 al nr. 3359; al proposito, depositava il doc. n. 1 consistente nella attestazione notarile datata 8.03.2012 della avvenuta cessione del ramo di azienda inerente, tra gli altri, anche i crediti oggetto della domanda monitoria. In sede di opposizione, parte opposta produceva in giudizio l’atto pubblico notarile di costituzione in data 8.03.2012 della società con denominazione sociale YYY s.r.l., il cui capitale veniva interamente assunto e sottoscritto dalla *** s.r.l., che conferiva a tale fine nella costituita società il ramo d’azienda avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di materiali idrotermici e sanitari e ferramenta a seguito di valutazione eseguita come in perizia della dott.ssa *** (doc. A), nonché la visura della CCIAA di relativa alla costituita YYY s.r.l., da cui risulta che essa è stata costituita l’8.03.2012 con iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in data 21.03.2012 e conferimento del ramo d’azienda da *** s.r.l. dell’8.03.2012 nr. Protocollo LT – (doc. B).

Orbene, è chiara la dizione dell’art. 2559 del codice civile (“Crediti relativi all’azienda ceduta”) secondo cui “La cessione dei crediti relativi all’ azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’ iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, “Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 19155 del 19/08/2013; conforme alla precedente Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 8644 del 09/04/2009). Nel caso in esame, dunque, nessuna notifica di intervenuta cessione doveva essere fatta nei confronti della debitrice (originariamente della *** s.r.l.). I crediti di cui alle fatture nn. 904 del 31 marzo 2011, 1620 del 31 maggio 2011, 1979 del 30 giugno 2011, 2351 del 30 luglio 2011, 2687 del 31 agosto 2011, 3004 del 30 settembre 2011, 3403 del 31 ottobre 2011, 3781 del 30 novembre 2011, 4138 del 31 dicembre 2011 e 167 del 31 gennaio 2012, emesse dalla società *** S.r.l. a fronte della fornitura di articoli industriali alla XXX, sono tutti anteriori alla cessione del ramo di azienda ritualmente iscritta nel registro delle imprese n. protocollo come da visura in atti.

Peraltro, nel caso in esame parte opponente non ha mai neppure allegato di aver adempiuto nei confronti della società cedente (al contrario, come si dirà infra ha sostenuto di non aver mai ricevuto le prestazioni di cui si chiede il pagamento), di talché neppure si pone alcuna questione – relativa all’eventuale effetto liberatorio del pagamento – di necessità di verificare la notifica o meno al debitore al fine di dirimere un ipotetico conflitto (ad es. tra più cessionari; tra cedente e cessionario: cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019).

In ogni caso, come correttamente ha evidenziato la difesa dell’opposta, la notificazione al debitore ceduto prevista dall’ art. 1264 c.c. per l’ipotesi di cessione del singolo credito non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio: ex multis, cfr. Cass. civ, Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014, secondo cui “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”. Nel caso in esame, dunque, sarebbe bastata a rendere noto il mutamento dell’identità del creditore anche la notifica del ricorso monitorio unitamente all’ingiunzione.

A ciò si aggiunga ulteriormente che, quanto al credito di euro 4.591,52 per le fatture nn. 904, 1620, 1979, 2351, 2687 e 3004 tutte del 2011, la notifica ex art. 1264 c.c. è stata eseguita anche mediante il sollecito di pagamento ritualmente recapitato alla opponente tramite raccomandata A/R in data 4 agosto 2014, come da firma mai disconosciuta (doc. C fasc. opposta).

Quanto, poi, al credito ulteriore (pari ad euro 1.630,87) di cui alle fatture nn. 3403 del 31 ottobre 2011, 3781 del 30 novembre 2011, 4138 del 31 dicembre 2011 e 167 del 31 gennaio 2012, risulta in atti la comunicazione di avvenuta cessione del credito eseguita con raccomandata A/R, debitamente ricevuta in data 16 dicembre 2014 come da firma anch’essa mai disconosciuta (cfr. doc. D fasc. opposta).

Passando al merito, è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata a partire da Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.

Nella specie, trattandosi di giudizio di opposizione all’ingiunzione, la posizione del ricorrente-opposto è quella del creditore che assume l’inadempimento della controparte all’obbligo di pagare il corrispettivo pattuito per la prestazione di beni/servizi eseguita; quella della società opponente è della debitrice convenuta che ha assunto l’inesistenza del rapporto o il suo svolgimento in termini diversi da quelli di cui alla richiesta di pagamento. Pertanto, a livello di onere probatorio, spetta a parte opposta dimostrare di aver compiuto esattamente la prestazione che gli era stata commissionata, e all’opponente l’onere di provare l’asserita inesistenza degli ordini, ragione – tra le altre – posta a giustificazione del suo mancato pagamento (infatti, come si verrà a dire, nessuna contestazione di vizi/mancanza di conformità ai progetti è mai stata allegata dalla XXX). Ebbene, la difesa della YYY s.r.l. ha prodotto in giudizio (sin dal ricorso monitorio, e poi nuovamente nel fascicolo allegato alla comparsa, sub doc. E) non solo le fatture azionate, emesse dalla cedente *** s.r.l. per fornitura di articoli industriali, ma anche i relativi D.D.T., tutti firmati sia dal “conducente” che dal “destinatario”. Il teste indicato dall’opposta, ***, ha ben spiegato che era lui stesso, dipendente della *** srl poi divenuta YYY, a prendere gli ordini e poi a consegnare la merce presso la sede della XXX. Infatti ha riconosciuto come proprie le firme del “conducente” riportate sui d.d.t. che gli sono stati mostrati, mentre ha confermato che qualcuno, sempre la medesima persona (come dimostra la visibile uguaglianza di tutte le firme), eseguiva il ritiro per conto di XXX.

A fronte, dunque, della prova dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra la cedente *** s.r.l., originaria debitrice, e l’odierna opponente, quest’ultima si è limitata a contestare di aver mai ricevuto la merce poiché “i ddt non soltanto non dimostrano la effettiva corrispondenza tra la merce descritta nelle fatture e quella poi riportata sugli stessi ddt di riferimento, ma, in ogni caso, sono contestati poiché non sono mai stati sottoscritti da alcun soggetto autorizzato dalla XXX”. Nessuna prova, tuttavia, ha fornito – come sarebbe stato suo onere – della mancata ricezione della merce ed anzi, a seguito dell’esibizione ordinata da questo giudice l’opponente ha dovuto produrre il registro IVA acquisiti relativo al 2011-2012 (deposito via PCT del 16.02.2018) da cui risulta che le fatture emesse dalla *** s.r.l., qui azionate dalla cessionaria YYY, erano tutte registrate. Né è stato prodotto alcun documento attestante ipotetiche contestazioni mosse alla fornitrice (negate anche dal teste ***).

Né, quanto al fatto che le firme sui d.d.t. sarebbero state apposte da soggetto non autorizzato da XXX, è stato dimostrato alcunché, né sono state seriamente contestate le firme sugli stessi (che peraltro, come rilevato dalla difesa dell’opposta, erano le stesse apposte su d.d.t. ancora più risalenti, essendo il rapporto con XXX di lunga data). Concludendo, l’opposizione proposta da XXX s.r.l. deve essere respinta e, per l’effetto, merita integrale conferma il decreto ingiuntivo n. /2015 emesso dal Tribunale di Latina in data 19.05.2015, con conseguente sua dichiarazione di definitiva esecutorietà. Di alcun rilievo è il palese refuso “in solido” contenuto nell’ingiunzione, che peraltro npon ne inficia in alcun modo il contenuto.

La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza ed esse sono liquidate come da tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– rigetta l’opposizione proposta da XXX s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. /2015 emesso dal Tribunale di Latina in data 19.05.2015, dichiarandone la definitiva esecutorietà;

– condanna XXX s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di YYY s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.

Latina, 27 ottobre 2020

Il Giudice

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