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Codice Civile
Codice Penale

Pagamento mediante assegni o cambiali

Pagamento eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, onere probatorio, collegamento dei titoli di credito con i crediti azionati.

Pubblicato il 25 June 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore designato, dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 485/2020 pubblicata il 19/06/2020

nella causa civile iscritta al N. /2015 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;

promossa da:

XXX & C. s.n.c., con sede in, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell’Avv. del Foro di, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione;

OPPONENTE

contro:

YYY s.r.l., con sede in, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. del Foro di, giusta procura in calce all’accolto ricorso monitorio;

OPPOSTA

La causa è stata assunta in decisione all’esito dell’udienza del 07.I.2020, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

XXX & C. s.n.c.:

“Piaccia all’On.le Tribunale adito, reiectis adversis, per le causali esposte in narrativa o per quelle altre che appariranno secondo giustizia, in accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall’opponente in favore della società opposta in forza del provvedimento monitorio opposto e, per l’effetto, revocare e/o annullare o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, o in ogni caso ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente alla YYY s.r.l. o ridurre l’importo a quello che risulterà dovuto a seguito del giudizio.

Col favore delle spese.”.

YYY s.r.l.:

“Piaccia all’Ill.mo sig. Giudice adito, rigettare l’opposizione perché infondata in fatto e in diritto e condannare per l’effetto gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.I.2015 la XXX & C. s.n.c. (d’ora in avanti anche solo XXX) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2014 notificatole il 03.XII.2014, emesso da questo Tribunale in data 24.XI.2014 su ricorso della YYY s.r.l. per il pagamento della complessiva somma di € 44.859,24, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, pretesa a titolo di corrispettivi delle forniture di prodotti informatici documentate dalle n. 29 fatture prodotte a corredo dell’accolto ricorso monitorio, emesse tra il dicembre 2011 e il settembre 2012.

A sostegno della proposta opposizione la XXX, contestando “le forniture presuntamente eseguite da controparte”, ha eccepito e dedotto che: 1) meritavano in particolare “di essere seccamente contestate le fatture accompagnatorie n. 1034 del 06.IX.2012 di € 947,09 e n. 1171 del 26.IX.2012 di € 127,66 siccome relative a forniture mai ordinate né tantomeno ricevute dalla opponente”, disconoscendo le firme ivi apposte, dacché “certamente non riconducibili alla odierna deducente”; 2) di avere corrisposto alla YYY s.r.l. importi ben maggiori di quelli oggetto dell’ingiunzione opposta, avendo dunque “pagato tutte le fatture ex adverso azionate, saldando anche importi precedenti e pagando persino indebitamente ulteriori somme non dovute” – per un totale di € 134.260,00, giusta quietanze liberatorie e assegni bancari che versava in atti – e ciò a causa della scriteriata attività gestoria all’epoca svolta dal proprio amministratore di fatto, sig. Salvatore Aliotta; e 3) l’eccessività dei fatturati e non concordati corrispettivi di vendita.

Costituitasi in lite, la YYY s.r.l. ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata, affermando di avere regolarmente consegnato la merce per cui è causa alla XXX, che i rapporti commerciali con la predetta risalivano all’anno 2005 e assommavano a un fatturato complessivo di € 480.290,05 – a fronte del quale l’opponente aveva negli anni corrisposto il complessivo importo di € 435.430,81 -, che le prodotte liberatorie non erano altro che cc.dd. quietanze di favore o di comodo, rilasciate a fronte della consegna di assegni bancari talora emessi in difetto di provvista, e che in ogni caso gli eccepiti pagamenti per complessivi € 134.260,00 “non sono da computare a saldo delle fatture azionate, ma si riferiscono anche alle precedenti fatture eseguite”.

Disattesa l’avanzata istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto, assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., respinte le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa è stata infine assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 07.I.2020, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.

Così compendiati l’impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, va intanto utilmente ricordato che l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c. introduce un ordinario ed autonomo giudizio a cognizione piena, nell’ambito del quale il Giudice, anche laddove accerti essere stata emessa ingiunzione in difetto delle condizioni richieste dagli artt. 633 ss. c.p.c., deve comunque pronunciarsi nel merito sul diritto fatto valere dal creditore con la domanda di cui al ricorso monitorio – formando il proprio convincimento anche sulla base di mezzi di prova diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento opposto e indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi documentali in ragione dei quali il medesimo è stato emesso (cfr. ex plurimis CASS. n. 7188/2003; CASS. n. 4121/2001; CASS. n. 7036/1999) – e nel quale la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta – ovvero al creditore che ha richiesto l’ingiunzione (nel caso di specie YYY s.r.l.) -, sulla quale grava l’onere della prova dell’allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale per contro incombe l’onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall’attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis CASS. n. 184/80; CASS. n. 3102/80).

Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l’adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell’obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l’inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001).

Tanto premesso, deve intanto ritenersi provata l’esecuzione della gran parte delle forniture esposte nelle fatture accluse all’accolto provvedimento monitorio, la XXX avendo unicamente e “seccamente” negato di avere giammai ordinato e/o ricevuto la merce di cui alle fatture n. 1034 del 06.IX.2012 di € 947,09 e n. 1171 del 26.IX.2012 di € 127,66, dovendosi conseguentemente intendere che, quanto alle rimanenti fatture, la generale e onnicomprensiva contestazione delle forniture sub iudice non soddisfi il requisito di specificità prescritto dall’art. 115 c.p.c. al fine di prevenire la relevatio ab onere probandi della controparte, tanto più che la stessa opponente ha espressamente affermato di avere destinato gli eccepiti pagamenti all’estinzione dei corrispettivi portati dalle fatture ex adverso azionate “oltre che anche importi precedenti”. Come correttamente osservato dalla società opposta, a nulla nondimeno rilevano, nei rapporti negoziali con la predetta, le allegate disordinate modalità gestorie della XXX dalla medesima ascritte a soggetto al quale ne era stata in passato affidata l’amministrazione di fatto, disordine che potrebbe avere peraltro precluso alla stessa opponente il corretto apprezzamento delle risultanze contabili sulle quali ha fondato le svolte difese e le allegate imputazioni di pagamento e in ragione del quale appare pretestuosa, ad oltre due anni dall’esecuzione dell’ultima fornitura, la deplorata fatturazione di corrispettivi non concordati.

Ciò detto, le n. 9 quietanze liberatorie versate in atti dall’opponente, recanti le non disconosciute sottoscrizioni del legale rappresentante della YYY s.r.l., attestano l’avvenuto incasso, da parte della predetta, degli importi facciali degli ivi indicati assegni bancari, nonché “dei relativi interessi legali, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”, in difetto tuttavia di imputazione alcuna dei relativi pagamenti a questa o quella fornitura (ovviamente non rinvenibile neppure nei numerosi assegni bancari esibiti a sostegno della formulata eccezione di pagamento); irrilevante appare perciò, e per quanto appresso, l’eccepita simulazione delle quietanze, che peraltro non può essere provata per testimoni, atteso il divieto di prova testimoniale di cui all’art 2726 c.c. (cfr. CASS. n. 9297/2012; CASS. n. 25213/2014).

In disparte le due forniture di modesto importo seccamente disconosciute dall’opponente, della cui esecuzione non è prova in atti, la controversia riguarda in definitiva l’imputazione degli eccepiti pagamenti ai corrispettivi esposti alle fatture commerciali prodotte a corredo dell’accolto ricorso per ingiunzione, la YYY s.r.l. avendo riferito parte degli eseguiti pagamenti a forniture precedenti a quelle oggi sub iudice; a tal riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. ex plurimis CASS. n. 26275/2017; CASS. n. 3008/2012; CASS. n. 3008/2012), “fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. CASS. n. 19527/2012).

Va tuttavia rilevato che, nell’affermare che i pagamenti eccepiti dall’opponente “non sono da computare a saldo delle fatture azionate, ma si riferiscono anche (e non dunque esclusivamente) alle precedenti forniture eseguite, quindi a fatture emesse in precedenza” (cfr. pag. 7 della comparsa responsiva, sottolineato nel testo), la YYY s.r.l. ha riconosciuto che tali pagamenti siano stati in parte destinati all’estinzione dell’esposizione debitoria per cui è causa e di avere dunque richiesto ed ottenuto l’opposta ingiunzione per importi superiori al dovuto. Deve dunque ritenersi che l’omessa specificazione della parte di credito monitorio in realtà già estinto dalla XXX costituisca carenza assertiva, ancor prima che probatoria, atta a precludere l’apprezzamento della fondatezza della incerta pretesa creditoria avanzata in via monitoria.

Per quanto sopra, in accoglimento della proposta opposizione, il d.i. opposto va revocato, con conseguente condanna della YYY s.r.l. al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo all’attività svolta e al valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. /2015 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa; revoca il decreto ingiuntivo n. /2014, emesso da questo Tribunale in data 24.XI.2014 nei confronti della XXX & C. s.n.c. su ricorso della YYY s.r.l.; condanna la YYY s.r.l. al pagamento, in favore della XXX & C. s.n.c., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.301,02, di cui 301,12 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.

Così è deciso in Ragusa, oggi 19.VI.2020.

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