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Leasing, risoluzione, penale manifestamente eccessiva

Contratto di leasing, risoluzione, penale manifestamente eccessiva, controllo da parte del giudice, evitare vantaggi eccessivi

Pubblicato il 05 October 2019 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

In tema di leasing, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’applicazione in via analogica della disciplina dettata in tema di risoluzione per inadempimento del contratto ex articolo 1526 c.c. opera in riferimento al leasing traslativo, e che una volta che il rapporto contrattuale sia stato in tal senso qualificato essa è inderogabile, comportando in linea generale, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni corrisposti salvo il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendervi anche la quota destinata al trasferimento finale di essi, oltre al risarcimento dei danni (in tale senso, v. Cass., sez. 3, ordinanza n. 18326/2018, non massimata; Cass. Sez. 3 12/09/2014, n. 19272; Cass. Sez. 3 27/09/2011, n. 19732; Cass. Sez. 3 29/03/1996, n. 2909).

In tale ambito, è stato quindi chiarito che le clausole che attribuiscono alla società di leasing concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento, e in più la proprietà e il possesso del bene, non possono attribuire alla società concedente vantaggi maggiori di quelli di cui essa avrebbe avuto diritto in caso di adempimento, potendosi pertanto configurare un assetto convenzionale manifestamente eccessivo rispetto all’interesse del creditore, valutabile entro la cornice dell’articolo 1384 c.c..

In particolare, nel valutare se la “penale” sia manifestamente eccessiva, il controllo da parte del giudice consiste nel comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto; al fine di evitare che clausole nel contratto di leasing traslativo attribuiscano al concedente vantaggi eccessivi, sono state quindi indicate anche correzioni che consentono all’utilizzatore inadempiente una volta restituito l’intero importo del finanziamento – o il diritto di recuperare la proprietà e disponibilità del bene oggetto di leasing in termini prestabiliti e precisi, oppure il diritto di imputare il valore del bene alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove così le parti abbiano convenzionalmente stabilito, sempre che le relative scelte siano concordate e non rimesse all’arbitrio dell’una o dell’altra di esse (Cass. 17/01/2014 n. 888; Cass. Sez. 3 13/01/2005, n. 574)

La stessa L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per la concorrenza e il mercato) al comma 136 ha disciplinato la materia de qua in maniera unitaria, considerando la funzione concreta del contratto di leasing, senza più ricorrere alle diverse categorie giurisprudenziali di cui sopra, ma in sostanza recependo l’elaborazione giurisprudenziale, sopra riferita, relativa al cd. leasing traslativo. Difatti nella legge si indica che <<per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario, iscritto nell’albo di cui al testo unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 106 si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto>>.

La normativa de qua precisa anche che <<alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. In base al comma 138, in caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore (ai sensi del comma 137), il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente>>.
Da tutto quanto sopra osservato deve concludersi, quindi, che al giudice sia dato in ogni caso il potere di ridurre in via equitativa l’indennità pattuita dalle parti per la risoluzione del contratto di leasing, al di là del nomen iuris del contratto di leasing indicato convenzionalmente, tenendo conto della causa concreta del contratto, della utilitas ricevuta dalla res e del risarcimento dovuto per l’inadempimento una volta intervenuta la risoluzione del contratto e la restituzione del bene.

Corte di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 23336 del 19 settembre 2019

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