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Decreto ingiuntivo, notifica oltre il termine sessanta giorni

Il decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di sessanta giorni non pregiudica l’accertamento da parte del giudice circa l’esistenza del credito

Pubblicato il 27 March 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA 
Sezione Seconda

in persona del giudice unico dott. ha emesso la seguente

SENTENZA n. 762/2019 pubblicata il 26/03/2019

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014, posta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2018,

TRA
XXX s.r.l. (P.IVA) elettivamente domiciliata in

presso lo studio dell’Avv., che la rappresenta e difende per procura apposta a margine dell’atto di citazione

ATTRICE OPPONENTE ***
YYY s.r.l. (P.IVA) elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’Avv., che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l’Avv. per procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a D.I. – contratti d’opera

CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2018 i procuratori delle parti concludevano come da verbale redatto in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Occorre brevemente premettere in fatto che l’odierno giudizio deriva dall’opposizione spiegata dalla ditta XXX s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. /14 notificato in data 16.07.2014, con il quale era stato ingiunto all’odierno opponente il pagamento della somma di Euro 10.786,00, oltre interessi e spese in favore della YYY s.r.l., a fronte di fornitura di merce effettuata da parte di quest’ultima. Alla base della pretesa monitoria la ricorrente allegava come prova del credito vantato la copia della fattura e la relativa bolla di accompagnamento, la conferma d’ordine sottoscritta per accettazione dalla società debitrice e l’estratto notarile del Registro Fatture – Vendite.

Nel proporre opposizione la XXX s.r.l. eccepiva, in via preliminare, l’inefficacia del richiamato decreto ingiuntivo n. /14 per essere stato notificato oltre i termini (depositato in data 09.05.2014 è stato notificato il 16.07.2014), nonché l’inidoneità della fattura n. /2012 a dimostrare l’esistenza del credito nella fase di merito, con formale contestazione anche dell’ammontare della stessa.

Nel merito, invece, l’odierna opponente adduceva di aver richiesto alla YYY s.r.l. una macchina di riscaldamento e una di raffreddamento da installare sulla copertura dell’edificio scolastico, Liceo, le quali in fase di montaggio non erano assolutamente idonee, in quanto per peso e dimensione le stesse non potevano essere posizionate ove stabilito.

L’attrice si trovava così costretta a procedere all’effettuazione di modifiche comportanti un aggravio dei costi, di cui allega le relative fatture.

L’opponente rilevava, quindi, che per le ragioni sopra esposte tale fornitura era da ritenersi viziata con conseguente inadempimento di parte opposta per violazione dell’art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell’adempimento, configurandosi una responsabilità del ricorrente, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., con diritto dell’opponente a richiedere il risarcimento del danno patito.

La ditta attrice concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del D.I. n. /14 emesso dal Tribunale di Latina, , per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni, ex art. 644 c.p.c., nonché l’annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di merito esposte, perché infondato in fatto e in diritto e sprovvisto dei requisiti richiesti.

La stessa chiedeva, inoltre, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, la compensazione delle somme richieste dalla YYY s.r.l. con il danno subito.

Si costituiva l’opposta, la quale, riguardo all’eccezione preliminare, pur riconoscendo la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, rilevava che la notifica, se pur tardiva, era indice della volontà della stessa di avvalersi del provvedimento monitorio e di costituire il contraddittorio con l’ingiunto, permettendo al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza o meno del diritto azionato.

Inoltre, sull’asserita mancanza di prova del credito, l’opposta faceva riferimento al documento di trasporto con sottoscrizione del vettore, il quale dimostrerebbe l’esatto adempimento della venditrice alle proprie obbligazioni assunte nei confronti della XXX s.r.l..

Riguardo all’eccezione di merito, invece, l’odierna opposta replicava adducendo come la controparte non avesse mai denunciato tali vizi della cosa venduta alla venditrice, consentendole di accertare l’entità degli stessi ed eventualmente di effettuare rivalsa verso il proprio fornitore.

Deduceva, altresì, di essere stata edotta dei difetti unicamente con l’atto introduttivo del presente giudizio. Parte opposta, pertanto, rilevava la mancata denuncia dei vizi nel termine di legge, ex art. 1945 c.c., e la sopravvenuta decadenza dal diritto di azionare la garanzia, essendo ampiamente maturata la prescrizione ai sensi dell’art. 1495, comma 3.

La convenuta concludeva in comparsa di costituzione chiedendo al giudice il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della XXX s.r.l. al pagamento delle somme indicate nel provvedimento monitorio.  La causa è stata istruita mediante valutazione delle prove documentali prodotte dalle parti.

L’opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Con riferimento all’eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, va osservato che, per consolidata giurisprudenza, “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).

Ne consegue che l’impugnato decreto ingiuntivo, pur essendo stato notificato oltre i termini, non pregiudica l’accertamento da parte del giudice circa l’esistenza del credito vantato dalla YYY s.r.l. e la fondatezza delle difese fatte valere in giudizio dalla XXX s.r.l..

In relazione alla supposta inidoneità delle fatture quale prova del credito nella fase di merito, è da sottolineare come tale contestazione debba ritenersi del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dei requisiti per l’emanazione del suddetto decreto ingiuntivo.

L’opposta ha infatti provveduto ad allegare sia nella fase monitoria che in quella di merito, la copia della fattura, la relativa bolla di accompagnamento mai contestata, nonché la conferma d’ordine sottoscritta da entrambe le parti e mai disconosciuta dall’opponente.

La prova del credito, ex art. 633 c.p.c., risulta dunque ampiamente fornita dai documenti su menzionati e non solo dalla fattura che la ditta attrice contesta.

Esaminando il merito vanno sottolineati alcuni aspetti fondamentali.

In primis, l’acquirente lamenta che i macchinari consegnati, pur funzionanti, non erano per peso e dimensioni idonei ad essere installati sulla copertura dell’ingresso dell’edificio scolastico; conseguentemente la merce compravenduta non corrispondeva a quella richiesta, con applicazione di quanto previsto dall’art. 1453 c.c..

In realtà, in tema di vendita “è configurabile la consegna di aliud pro alio quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, rilevandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della “res” promessa, e quindi a fornire l’utilità richiesta” (Cfr. Cass. n. 26953/2008, Cass. n. 18859/2008).

Pertanto soltanto la vendita di aliud pro alio configura un’ipotesi di inadempimento contrattuale, spettando al compratore l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 c.c., svicolata dai termini di prescrizione e decadenza previsti per la garanzia per vizi.

Qualora, invece, “la res consegnata al compratore presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione, fabbricazione e conservazione della cosa che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartengano ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita, si parla di vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e mancanza delle qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.)” (Cfr. Cass. n. 6596/2016);  in tal caso, integrando la fattispecie un’ipotesi di inesatto adempimento, opera la speciale garanzia per vizi stabilita dagli artt. 1492 e 1497 c.c., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti ex art. 1495 c.c. (Cfr. Cass. 7561/2006).

Nel caso di specie, i summenzionati difetti andrebbero più correttamente inquadrati nell’ambito della carenza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c., atteso che è lo stesso opponente ad affermare che i macchinari erano “funzionanti” ma per peso e dimensioni non era possibile installarli sulla copertura dell’ingresso dell’edificio scolastico.

Pertanto, gli stessi sono stati comunque consegnati e montati, se pur con una ubicazione e con aggravio dei costi.

Ragion per cui, in tal caso andrebbe applicata la speciale disciplina della garanzia per vizi, applicando i termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.. Ne consegue la tardività della denuncia dei vizi da parte della ditta opponente, la quale avrebbe dovuto entro otto giorno dalla consegna della merce far conoscere tali difetti al venditore che li abbia eventualmente ignorati, in modo da permettere allo stesso di accertarne l’entità e la causa, ed effettuare un’eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. Denuncia avvenuta solamente con l’atto introduttivo del presente giudizio carente, oltretutto, di allegazioni probatorie a sostegno della presenza di tali vizi.

A prescindere da tale tardiva denuncia, inoltre, la relativa azione è comunque da ritenersi prescritta, in quanto la consegna della merce è avvenuta in data 08.08.2012 mentre l’azione è stata proposta il 10.10.2014, due anni dopo la consegna, quando già si sarebbe dovuto avere un quadro chiaro circa le modalità di installazione.

Ad ogni buon conto, in via del tutto assorbente, analizzando con attenzione l’oggetto del contratto su cui si fonda il decreto ingiuntivo, occorre mettere in luce come si è in presenza di una compravendita di impianti, con espressa esclusione di installazione e montaggio.

Ragion per cui, poiché l’acquirente lamenta difetti riguardanti proprio l’installazione dei suddetti impianti, sarebbe stato onere dell’opponente verificare la compatibilità delle macchine con la loro ubicazione.

Di conseguenza, essendo le principali obbligazioni del venditore la traditio rei e l’esenzione della merce da vizi, in assenza di allegazione probatoria attestante i difetti di funzionalità delle macchine acquistate da parte dell’attore, alcun inadempimento può essere ricondotto in capo alla ditta opposta, né sotto il profilo dell’ aliud pro alio né sotto quellodella carenza di qualità della merce.

Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché è stato accertato per tabulas l’esatto adempimento della YYY s.r.l. alla propria obbligazione, mentre è indiscusso il mancato pagamento da parte dell’acquirente della somma portata dalla fattura posta alla base del provvedimento monitorio, ne consegue il rigetto dell’opposizione.

Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico Dott., definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

  • In via preliminare: dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, disponendone la revoca.
  • Nel merito: condanna la XXX s.r.l. a pagare la somma di Euro 10.786,00 in favore della YYY s.r.l., oltre interessi come da domanda, nonché alla refusione delle spese processuali in favore dell’opposta, liquidate in Euro 2.738,00 per competenze, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;

Le spese di registrazione della presente sentenza sono poste a carico della parte soccombente.

Così deciso in Latina in data 25.03.2019

                                                                                                   Il Giudice Unico

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