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Codice Civile
Codice Penale

Cartella di pagamento, conoscenza estratto di ruolo

Si può impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

Pubblicato il 16 February 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa quale Giudice del lavoro all’udienza del 14/02/2019 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL’ART.429 C.P.C.

n. 262/2019 pubblicata il 14/02/2019

nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2018 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente

TRA

XXX Ricorrente – Opponente rappresentata e difesa dall’Avv.

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE successore universale di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

Contumace Resistente – Opposta

E

INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente – Opposto Rappresentato e difeso dall’avv.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando

1. Dichiara il ricorso inammissibile.

2. Compensa le spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il19.04.2019, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata deduce che, in data 17.02.2017, a seguito di un controllo espletato presso gli uffici della società EQUITALIA S.P.A., è venuta a conoscenza della sussistenza di iscrizioni a ruolo a proprio carico, in particolare della cartella di pagamento n., avente ad oggetto l’omesso versamento di premi assicurativi INAIL per complessivi € 24,57, mai validamente comunicata, per cui spiega opposizione chiedendo dichiararsene la illegittimità/invalidità/nullità per: omessa notifica; inesistenza del ruolo su cui si fonda la cartella; genericità della motivazione; mancato adempimento delle formalità pregiudiziali alla notifica del titolo; prescrizione del credito.

Allega documentazione.

L’INAIL si costituisce in giudizio e resiste alla domanda eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di interesse ad agire della ricorrente stante l’esiguità del credito.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, ente pubblico economico di nuova istituzione, successore universale delle società del Gruppo Equitalia sciolte e cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese dall’art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/ 2016 -con decorrenza dal 1° luglio 2017-, benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All’odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ai sensi dell’art. 429 c.p.c..

Giova premettere che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n. 708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente all’Istituto della Previdenza, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria.

L’eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass. 12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984).

Diversamente, il concessionario è legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154).

Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo/assicurativo, occorre citare sia il concessionario per la riscossione, sia l’Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.

Va, altresì, premesso, quanto all’autonoma impugnabilità dell’estratto del ruolo, che le S.U. della Cassazione, con la sentenza n. 19704/2015, chiamate a superare il contrasto insorto tra le sezioni semplici sulla questione relativa alla configurabilità dell’interesse ad agire in ipotesi di opposizione proposta sulla base di semplici “estratti di ruolo” (in senso positivo, si veda Cass. Sez. VI-5, 3 febbraio 2014 n° 2248; contra, Cass. Sez. V, 15 marzo 2013 n° 6610), hanno affermato che: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Inoltre, dalla citata sentenza delle S.U. n. 19704/2015, si desume che, qualora il ricorrente sia venuto a conoscenza della cartella di pagamento/avviso di addebito attraverso la consegna dell’estratto del ruolo richiesto al concessionario per la riscossione dei crediti INPS di sua iniziativa, e non già a mezzo della notifica di un successivo atto dell’esecuzione (ad es. intimazione di pagamento, preavviso di fermo ecc.), si verte, in ogni caso, nell’ipotesi di cui all’art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione), e non in quella di cui all’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).

Ebbene, poiché nel caso che ci occupa, a ben vedere la ricorrente non propone opposizione all’estratto del ruolo, bensì alla cartella di pagamento di cui afferma essere venuta a conoscenza attraverso la consegna del ruolo medesimo, astrattamente sussiste l’interesse ad agire della stessa.

Tuttavia va opportunamente evidenziato che il concessionario per la riscossione non ha intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della Versari per oltre 10 anni e, soprattutto, che, in ragione dell’indubbio esiguo ammontare del debito (sulla base del criterio di valutazione dell’homo economicus), non avrebbe potuto procedere né alla iscrizione del “fermo” di un ipotetico veicolo di proprietà della Versari, né, meno che mai, all’iscrizione di ipoteca. Ne discende che, in virtù della correttezza e buona fede cui devono sempre improntati i rapporti reciproci tra cittadino e PA, la ricorrente avrebbe dovuto esperire un tentativo in sede amministrativa per ottenere lo sgravio della cartella per sopravvenuta prescrizione del credito INAIL (posto che dalle annotazioni contenute sull’estratto del ruolo risulta che la notifica della cartella sarebbe stata eseguita in data 16.05.2006) e, eventualmente, all’esito infruttuoso dello stesso, ricorrere al giudice.

Ma vi è di più. A sostegno della carenza di interesse ad agire della ricorrente, anche a prescindere dalla possibilità o meno di ottenere lo sgravio della cartella, è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità, peraltro invocata dall’Istituto resistente, in cui si afferma che: “In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU” (cfr. Cass. n. 4228/2015). Ed ancora: “In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo” (cfr. Cass. n. 6664/2013).

Per tutti i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per gli stessi motivi, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
Velletri, 14 febbraio 2019

Il Giudice del Lavoro

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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