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Confisca, terzo titolare di credito ipotecario

Confisca – I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d. lgs. Se, dunque, il centro attorno al quale ruota la questione della tutela dei terzi creditori è l’effettività della conoscenza, deve affermarsi che, a vincere la presunzione semplice che deve darsi per presupposta dalla disciplina in esame, è sufficiente, ma necessario, che con la domanda di ammissione del credito presentata dopo la scadenza del termine del comma 199 il creditore ipotecario deduca la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento definitivo di confisca.

Pubblicato il 10 September 2018 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Confisca – I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all’art. 1, comma 206, della legge ultima citata; e ciò, perché il termine di decadenza previsto dal richiamato comma 199 decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206.

 

L’applicazione di detto termine è comunque subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca.

E’, in ogni caso, fatta salva la possibilità del creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.

Se, dunque, il centro attorno al quale ruota la questione della tutela dei terzi creditori è l’effettività della conoscenza, deve affermarsi che, a vincere la presunzione semplice che deve darsi per presupposta dalla disciplina in esame, è sufficiente, ma necessario, che con la domanda di ammissione del credito presentata dopo la scadenza del termine del comma 199 il creditore ipotecario deduca la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento definitivo di confisca.

Spetterà quindi al giudice del merito la verifica, sulla base degli atti e delle ulteriori informazioni acquisibili, della fondatezza di tali prospettazioni. Non è invece sufficiente la mera deduzione della mancata ricezione delle comunicazioni di cui al comma 206, perché tali comunicazioni hanno una funzione esclusivamente notiziale e agevolatrice.

Qualora il creditore ipotecario assolva agli oneri di deduzione e prova appena indicati, è comunque tenuto a proporre la domanda di ammissione del credito entro 180 giorni dall’avvenuta conoscenza, potendosi adattare a tale ipotesi il termine fissato dal comma 199, evidentemente non più decorrente dall’entrata in vigore della legge.

Nel caso in cui il terzo creditore non possa prospettare in sede di domanda di ammissione la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione o dell’esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, lo stesso potrà, invece, comunque accedere alla rimessione in termini, ai sensi dell’art. 175, comma 1, c.p.p., se prova che, nonostante le informazioni in suo possesso, non ha potuto proporre domanda tempestiva per causa a lui non imputabile.

Le considerazioni appena svolte in relazione ai creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di procedimento di confisca di prevenzione anteriormente alla trascrizione del relativo sequestro valgono, evidentemente, anche in relazione alle altre categorie dei creditori cui fa riferimento lo steso comma 198 della legge 228 del 2012.

Ovvero: a) i creditori che prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene o erano intervenuti, prima dell’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, nell’esecuzione iniziata con il pignoramento trascritto prima della trascrizione del sequestro del bene; b) i titolari di crediti da lavoro subordinato, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2015.

Per tale ultima categoria di creditori, però, la conoscenza del procedimento e dell’eventuale confisca non può in alcun modo darsi per presunta, con la conseguenza che ove la loro domanda risulti apparentemente tardiva, spetterà al giudice di merito verificare se e quando sia per loro maturata la conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento lesivo dei loro diritti, all’inverso presumendo, in difetto di prova sul punto, la tempestività della domanda.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 39608 ud. 22/02/2018 – deposito del 03/09/2018

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