L'Amministratrice formale di una società ha subito una condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti relative a due anni di imposta. Gli accertamenti bancari avevano dimostrato una sistematica retrocessione di denaro dai fornitori verso il marito dell'imputata, reale gestore dell'azienda. La difesa ha contestato la sussistenza del dolo e ha eccepito l'estinzione del reato per decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della ricostruzione probatoria sulla frode fiscale, ma ha accolto il ricorso sul calcolo dei termini estintivi. All'epoca dei fatti la pena massima edittale era inferiore rispetto alla normativa successiva. Di conseguenza, il termine massimo di prescrizione era già scaduto prima della sentenza di secondo grado, determinando l'annullamento senza rinvio della condanna.
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