L'Amministrazione Fiscale ha contestato a un'Azienda Contribuente il mancato versamento dell'IVA per operazioni inesistenti IVA relative all'acquisto di rottami. L'Azienda aveva dichiarato di aver acquistato da privati, ma i fornitori erano in realtà soggetti passivi IVA, rendendo obbligatoria l'applicazione del reverse charge. L'Azienda ha sostenuto che l'IVA era stata comunque assolta da un acquirente successivo e che si dovesse applicare una sanzione più lieve. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la sanzione ridotta per operazioni inesistenti IVA si applica solo se tali operazioni sono esenti o non imponibili, non quando sono imponibili e potenzialmente fraudolente. L'Azienda ha perso, e le sanzioni più elevate sono state confermate.
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