L'Indagato, già condannato per traffico di sostanze stupefacenti, ha ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa. La difesa ha sostenuto l'esistenza del fenomeno delle contestazioni a catena, chiedendo la retrodatazione dei termini della misura cautelare e lamentando la violazione del divieto di un secondo giudizio per gli stessi fatti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che la retrodatazione non si applica quando la nuova contestazione riguarda un reato permanente, come l'associazione di stampo mafioso con condotta perdurante nel tempo. Dalle intercettazioni è emerso che L'Indagato ha continuato a gestire e riciclare i proventi illeciti a favore del clan anche dopo la prima misura. Di conseguenza, le contestazioni a catena non si configurano e la nuova misura cautelare resta pienamente valida.
Continua »