Un'impresa edile ottiene dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo contro una società committente per lavori edili non pagati. La società si oppone, sostenendo che il tribunale competente sia quello di Avellino. Il contratto originario prevedeva il tribunale di Vicenza come foro competente esclusivo, ma un accordo successivo indicava genericamente Avellino come foro competente. Il Tribunale di Vicenza si dichiara incompetente, ritenendo che il secondo accordo avesse sostituito il primo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'impresa edile, stabilendo che un foro competente esclusivo non può essere desunto da semplici presunzioni, ma richiede una pattuizione espressa e univoca. Poiché il secondo accordo non specificava l'esclusività, i due fori sono diventati alternativi e la scelta di Vicenza da parte del creditore è legittima.
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