Una lavoratrice iscritta al fondo speciale chiede il ricalcolo della Quota B della propria pensione lavoratori dello spettacolo. La pensionata contesta l'applicazione del tetto massimo giornaliero introdotto dalla disciplina previgente del 1971, sostenendo la sua implicita abrogazione per effetto delle riforme degli anni Novanta. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello accolgono la sua tesi, condannando l'ente previdenziale al pagamento delle differenze economiche. L'ente ricorre per Cassazione, difendendo la vigenza del limite retributivo al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente di previdenza, ribadendo che il massimale giornaliero resta pienamente in vigore anche per le anzianità contributive successive al 1992.
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