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Legge 335/1995 — Anno 2023

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Altri anni per Legge 335/1995

Modifica della domanda nel rito del lavoro: no a cambi in corsa
Un professionista ha chiesto la riliquidazione della propria pensione alla Cassa di previdenza. In primo grado la domanda è stata respinta, ma la Corte d'Appello ha accolto parzialmente la richiesta ricalcolando la pensione. La Cassa ha fatto ricorso in Cassazione, eccependo che il pensionato avesse modificato i motivi della richiesta solo in secondo grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, stabilendo che la modifica della domanda nel rito del lavoro è severamente vietata in appello. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio, confermando la perdita della causa per il professionista.
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Pensioni: il principio del pro rata blocca i tagli retroattivi
Un geometra in pensione ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, contestando la riduzione applicata dall'ente previdenziale in base a una delibera interna del 1997. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa di previdenza, confermando che per le pensioni liquidate prima del 31 dicembre 2006 si applica rigorosamente il principio del pro rata. Questo significa che le modifiche peggiorative introdotte dall'ente previdenziale non possono colpire retroattivamente le quote di pensione relative ad anzianità contributive maturate prima dell'adozione della delibera stessa. Di conseguenza, il pensionato ha diritto a ricevere la pensione ricalcolata e il pagamento delle differenze sui ratei pregressi.
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Principio del pro rata: la Cassa può ridurre la pensione
Un professionista in pensione ha chiesto il ricalcolo della propria quota pensionistica maturata prima del 2003, contestando il regolamento della propria Cassa previdenziale. Il pensionato sosteneva che le nuove regole di calcolo violassero il principio del pro rata, riducendo illegittimamente l'importo spettante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del regolamento della Cassa. I giudici hanno chiarito che il principio del pro rata non è assoluto e può essere bilanciato con l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine dell'ente e l'equità tra generazioni. Di conseguenza, la riforma del calcolo pensionistico, che ha ampliato il periodo di riferimento per la media dei redditi, è pienamente valida.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto a un Avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritti i crediti, escludendo l'applicazione della proroga dei termini di versamento prevista dal DPCM del 10 giugno 2010, poiché la professionista aderiva al regime dei minimi e non agli studi di settore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente a tutte le attività per cui sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dal regime fiscale concreto scelto dal contribuente. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non era ancora maturata al momento della notifica dell'avviso bonario. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere, dipendente pubblico con attività libero professionale nel 2008, il pagamento dei contributi per la gestione separata. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il credito, ritenendo tardiva la richiesta notificata il 27 giugno 2014 rispetto alla scadenza originaria del 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine di pagamento differito da un decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009), che aveva spostato la scadenza al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del 2014 è tempestiva perché notificata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
Un ingegnere, lavoratore dipendente, svolgeva anche attività libero-professionale senza iscriversi alla cassa di categoria, omettendo il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. L'INPS notificava un avviso di addebito il 2 luglio 2014. La Corte d'Appello dichiarava il credito prescritto, fissando la decorrenza al 30 giugno 2009. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Poiché il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 aveva prorogato la scadenza al 6 luglio 2009, la richiesta dell'ente previdenziale, giunta il 2 luglio 2014, è tempestiva perché avvenuta entro i cinque anni.
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Iscrizione Gestione Separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato si è opposto alla richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2009 tramite l'iscrizione d'ufficio alla Iscrizione Gestione Separata. Il professionista sosteneva di non dover versare nulla in quanto iscritto retroattivamente alla propria cassa professionale e che, comunque, la richiesta fosse prescritta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo contributivo sussiste sull'intero reddito poiché il solo versamento del contributo integrativo alla cassa forense non esclude la tutela previdenziale pubblica. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno annullato le sanzioni civili originariamente applicate per l'anno 2009, in linea con una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il professionista deve quindi pagare i contributi base ma evita le sanzioni.
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Gestione separata INPS: iscrizione legittima ma dolo escluso
Un avvocato si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS operata dall'istituto per l'anno 2011, contestando l'obbligo contributivo e eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva le ragioni dell'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, ha accolto il ricorso dell'avvocato sul tema della prescrizione. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatico occultamento doloso, richiedendo invece una specifica prova del dolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata: obbligo d’iscrizione ma scatta la prescrizione
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per omessi contributi del 2011, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata d'ufficio. Il professionista non era iscritto alla Cassa forense poiché sotto la soglia di reddito obbligatoria, avendo versato solo il contributo integrativo. La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi non versa il contributo soggettivo alla cassa di categoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso del professionista sulla prescrizione: il termine di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo utile a sospendere la prescrizione. La causa torna in Appello.
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Iscrizione alla Gestione Separata: stop alle presunzioni INPS
Un avvocato ha impugnato l'iscrizione d'ufficio operata dall'INPS alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Nel 2009 il reddito era inferiore a 5.000 euro, mentre nel 2010 superava tale soglia. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di categoria. Tuttavia, se il reddito è inferiore a 5.000 euro, l'INPS non può presumere l'abitualità dell'attività solo dall'iscrizione all'albo o dalla partita IVA, ma deve provarla. Per il 2010 l'iscrizione è confermata, ma sono annullate le sanzioni civili in base alla giurisprudenza costituzionale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del 2009.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un'avvocatessa ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2006, sostenendo di non esservi tenuta in quanto iscritta all'albo professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione e il pagamento dei contributi sull'intero reddito professionale, poiché la professionista non era iscritta alla Cassa Forense ma versava solo un contributo integrativo. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno stabilito che, in base a una pronuncia della Corte Costituzionale, non sono dovute le sanzioni civili per il periodo anteriore al 2011. La prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal termine di pagamento differito dai decreti ministeriali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Contributo di solidarietà sulle pensioni: l’INPS vince sui ricorsi
Alcuni ex dipendenti telefonici hanno contestato l'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni da parte dell'INPS. I pensionati sostenevano che il prelievo dovesse colpire solo la differenza tra il loro trattamento speciale e quello ordinario. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il contributo si applica sull'intero importo della quota di pensione calcolata con i parametri più favorevoli del vecchio fondo speciale, antecedenti alla riforma del 1995. La decisione conferma la legittimità del prelievo totale per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, respingendo il ricorso dei pensionati.
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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
Un libero professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale del debito. La richiesta di pagamento dell'INPS è giunta il 6 luglio 2015. Il professionista sostiene che il termine per pagare scadeva il 16 giugno 2010, rendendo tardiva la richiesta. L'INPS sostiene invece l'applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 stabilita dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per chi esercita attività soggette agli studi di settore, anche se esonerato in concreto (come i contribuenti minimi). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente all'attività esercitata. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si è compiuta, poiché il termine iniziale decorreva dal 6 luglio 2010. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Massimale retributivo pensionabile: Inps vince in Cassazione
Un pensionato, ex lavoratore dello spettacolo, chiedeva la ricostituzione della propria pensione (quota B) senza l'applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera. La Corte d'Appello gli dava ragione, ritenendo il limite superato. L'INPS proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il massimale retributivo pensionabile si applica anche alla quota B della pensione per i lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo prima del 1996. La Corte ha chiarito che la normativa speciale non è stata abrogata e che il limite risponde a esigenze di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione separata: redditi minimi contro pretese INPS
Un professionista ha impugnato le richieste di pagamento dell'ente previdenziale relative ai contributi per gli anni dal 2009 al 2011. Il lavoratore sosteneva che il versamento del contributo integrativo alla propria cassa professionale escludesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e contestava il requisito dell'abitualità dell'attività, avendo percepito redditi molto bassi. La Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile la contestazione sull'abitualità perché tardiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che contestare l'abitualità costituisce una mera difesa e non una domanda nuova. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame. La decisione conferma che l'Iscrizione Gestione separata richiede l'effettiva abitualità del lavoro autonomo, la cui prova spetta all'ente previdenziale.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione dei contributi e sostenendo che la soglia di 5.000 euro operasse come franchigia. La Cassazione ha respinto queste tesi, confermando che la prescrizione decorre dal termine di pagamento differito e che i contributi si pagano sull'intero reddito se si supera la soglia. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo basato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Corte ha stabilito che l'avvocato non deve pagare le sanzioni civili. Questo perché, prima della legge interpretativa del 2011, vi era un legittimo affidamento sulla non iscrivibilità. L'avvocato vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni.
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Pensione: sì al coefficiente di neutralizzazione della pensione
Un professionista ha contestato i criteri di calcolo della sua pensione di anzianità applicati dalla Cassa di previdenza, ritenendo illegittimo il coefficiente di neutralizzazione della pensione. I giudici di merito gli hanno dato ragione, ritenendo che tale meccanismo violasse il principio del pro rata. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso della Cassa. La Suprema Corte ha stabilito che il coefficiente di neutralizzazione della pensione è legittimo, in quanto non lede i diritti acquisiti ma serve a garantire l'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale, incentivando la prosecuzione dell'attività lavorativa. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo calcolo.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro un professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente, specialmente se quest'ultimo ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento è tardiva. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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