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Legge 335/1995 — Anno 2023

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Altri anni per Legge 335/1995

Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Gestione Separata INPS: scontro tra fisco e redditi minimi
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una professionista a cui l'Ente Previdenziale chiedeva i contributi per la Gestione Separata INPS relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello aveva dichiarato prescritto il credito calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece stabilito che la prescrizione inizia a decorrere dal termine prorogato per i pagamenti, ossia il 6 luglio 2010. Tuttavia, accogliendo anche il ricorso della professionista, la Corte ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio di occasionalità che il giudice deve valutare concretamente, senza presumere l'abitualità solo dall'iscrizione all'albo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: l’obbligo oltre i 5000 euro
Un avvocato riceveva dall'INPS un avviso di addebito per contributi non versati nel duemilaenove. I giudici di merito annullavano l'atto, ritenendo l'attività occasionale per via del reddito ridotto. L'INPS ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i liberi professionisti non iscritti alla cassa di categoria se l'attività è abituale o se il reddito supera i cinquemila euro. Nel caso specifico, il professionista aveva superato tale soglia, rendendo irrilevante ogni discussione sull'occasionalità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010, sostenendo di non dover versare contributi previdenziali poiché già iscritto all'albo e protetto dalla propria cassa professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla cassa di categoria, calcolando l'importo sull'intero reddito e non solo sulla quota eccedente i 5.000 euro. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso del professionista alla luce di una pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici hanno stabilito che per gli anni precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili per l'omessa iscrizione. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni, pur dovendo pagare i contributi base.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la vera scadenza
Un'avvocatessa ha impugnato la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi omessi del 2009 alla Gestione Separata, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine decorresse dalla dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, poiché i termini di versamento per il 2009 erano stati prorogati al 6 luglio 2010 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M.), la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2015 è stata considerata tempestiva, in quanto avvenuta prima della scadenza del quinquennio. Il ricorso della lavoratrice autonoma è stato quindi respinto.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’avviso salva l’INPS
Un professionista impugna la richiesta dell'INPS per il pagamento di contributi omessi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello dichiara prescritti i contributi del 2009, ritenendo che il primo atto interruttivo fosse del 2017. Per il 2010, esclude la più grave sanzione per evasione, applicando quella per omissione. L'INPS ricorre in Cassazione lamentando che i giudici d'appello hanno ignorato un avviso bonario del 2015 che avrebbe interrotto la prescrizione per il 2009. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale su questo punto, confermando che l'omessa valutazione dell'avviso bonario costituisce un vizio di omessa pronuncia. La causa viene rinviata per un nuovo esame sulla prescrizione dei contributi previdenziali del 2009.
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Gestione Separata INPS: basso reddito ma l’obbligo resta
Un avvocato si opponeva a un avviso di addebito dell'ente previdenziale per il pagamento di contributi relativi all'anno 2009. I giudici di merito avevano annullato la pretesa, ritenendo che il reddito inferiore a cinquemila euro dimostrasse l'occasionalità dell'attività, escludendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente pubblico. La Suprema Corte ha chiarito che i professionisti iscritti all'albo, pur non obbligati all'iscrizione alla Cassa di categoria, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS se esercitano la professione in modo abituale. Il basso reddito non fa scattare in automatico l'occasionalità dell'attività. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame sull'effettiva abitualità del lavoro svolto.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un professionista impugnava un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2010. I giudici di merito accoglievano il ricorso ritenendo il credito prescritto, calcolando il termine quinquennale dalla scadenza ordinaria. La Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso dell'INPS. La Corte stabilisce che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza di pagamento effettiva. Poiché il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2011, il termine di prescrizione quinquennale iniziava a decorrere da tale data successiva. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 4 luglio 2016 è tempestiva perché inviata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Rottamazione quater: stop al ricorso contro l’INPS
Un avvocato impugna l'addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione Separata. Durante il giudizio di Cassazione, la professionista aderisce alla rottamazione quater, impegnandosi a rinunciare alla causa. La Suprema Corte stabilisce che l'adesione alla definizione agevolata determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile e le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia all’opposizione giudiziale: rateizzare costa caro
Una professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione Separata. Il Tribunale ha accolto l'opposizione per prescrizione, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che la professionista avesse rinunciato a opporsi presentando un'istanza di rateizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice autonoma. La ricorrente, infatti, non ha contestato in modo specifico la decisione d'appello nella parte in cui accertava la sua espressa rinuncia all'opposizione giudiziale contenuta nella richiesta di rateizzazione. Di conseguenza, tale motivazione è diventata definitiva, rendendo inutile l'esame degli altri motivi di ricorso. La professionista perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: no al dolo automatico
Un Professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione Separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, qualificata come occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si sospende automaticamente, ma richiede una valutazione specifica del giudice di merito sulle circostanze concrete del caso. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: sanzioni per omissione e non evasione
L'ente previdenziale ha richiesto a un Avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata INPS per l'anno 2010, oltre alle sanzioni per evasione. La Corte d'appello ha ritenuto legittima l'iscrizione ma ha ridotto le sanzioni, applicando il regime più favorevole dell'omissione anziché dell'evasione, a causa dell'incertezza normativa. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere l'applicazione delle sanzioni per evasione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno confermato che l'omessa comunicazione dei dati non equivale automaticamente a dolo di evasione. Inoltre, l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 104/2022) ha confermato l'illegittimità delle sanzioni per il periodo precedente, ma l'assenza di un ricorso incidentale dell'Avvocato impedisce l'annullamento totale delle sanzioni già decise. Vince l'Avvocato, che pagherà solo le sanzioni ridotte per omissione.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS ha ragione
Il Professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'Ente Previdenziale per oltre ventiduemila euro di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2013. Il ricorrente sosteneva che il credito fosse ormai estinto per prescrizione dei contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento (giugno 2014) e non dall'accertamento fiscale. Inoltre, la notifica dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2017 ha interrotto validamente la prescrizione anche per l'Ente Previdenziale. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata nel 2019 è pienamente tempestiva e legittima.
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Produttore assicurativo diretto: no alla Gestione Commercianti
L'INPS pretendeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti di un Produttore assicurativo diretto, sostenendo che l'attività svolta per conto di una compagnia assicurativa rientrasse nell'obbligo previdenziale. La Corte d'Appello ha escluso tale obbligo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'obbligo di iscrizione non si applica a chi lavora direttamente per le imprese assicurative, ma solo a chi è collegato ad agenti o subagenti. Per il produttore assicurativo diretto, l'inquadramento previdenziale dipende dalle concrete modalità di lavoro: Gestione commercianti solo se opera come impresa, o Gestione separata se l'attività è coordinata o autonoma occasionale sopra i cinquemila euro.
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Gestione commercianti INPS: no all’obbligo per i produttori diretti
L'ente previdenziale pretendeva l'iscrizione alla Gestione commercianti INPS di alcuni produttori diretti di assicurazione che operavano per conto di una compagnia assicurativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che l'obbligo di iscrizione automatica a tale gestione non si applica a chi lavora direttamente con le compagnie assicurative, ma solo a chi è collegato ad agenti o sub-agenti. Per i produttori diretti, l'inquadramento previdenziale corretto dipende dalle concrete modalità di lavoro, con applicazione della Gestione separata in assenza di una reale organizzazione d'impresa.
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Omissione contributiva: l’INPS non paga per gli errori del datore
Un lavoratore ha chiesto all'INPS di accreditare sulla sua posizione i contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro per un periodo di circa venti mesi, accertato come lavoro subordinato. L'INPS ha rifiutato l'accredito diretto perché i contributi erano ormai prescritti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la legge non consente al lavoratore di costringere l'ente previdenziale a regolarizzare direttamente la sua posizione in caso di omissione contributiva. Il lavoratore non può pretendere l'accredito d'ufficio, ma può solo chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro o attivare la rendita vitalizia per salvare la pensione.
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Evasione contributiva: commentatori sportivi o presentatori?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'importante azienda televisiva, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali per due noti ex calciatori impiegati come commentatori sportivi. I giudici hanno qualificato la loro attività come quella di veri e propri conduttori o presentatori televisivi, rientranti tra i lavoratori dello spettacolo, e non come semplici collaboratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Di conseguenza, la mancata e corretta denuncia mensile dei rapporti di lavoro ha configurato la più grave fattispecie di evasione contributiva, anziché di semplice omissione. La Suprema Corte ha stabilito che l'omessa comunicazione mensile all'INPS fa presumere l'intento di occultare i compensi, ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di provare la propria buona fede. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Assegno sociale: sì anche se si rinuncia al mantenimento
Il Richiedente ha impugnato il rifiuto dell'INPS di concedergli l'assegno sociale. I giudici di merito avevano negato la prestazione perché l'uomo aveva rinunciato all'assegno di mantenimento dalla moglie separata, ritenendo che tale scelta escludesse lo stato di bisogno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che l'unico requisito per l'assegno sociale è l'effettiva assenza o insufficienza di reddito. La rinuncia al mantenimento o la mancata richiesta di somme all'ex coniuge non escludono il diritto alla prestazione assistenziale, poiché la legge non richiede che lo stato di bisogno sia incolpevole. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione gestione separata avvocati: contributi sì, sanzioni no
Una Libera Professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali e le relative sanzioni per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva confermato l'obbligo di iscrizione gestione separata avvocati, ma aveva ridotto le sanzioni qualificando la condotta come semplice omissione e non come evasione. La Corte di Cassazione, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, ha stabilito che per gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense prima del 2011 non sono dovute sanzioni civili per l'omessa iscrizione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso della professionista, confermando l'obbligo di versare i contributi ma annullando interamente le sanzioni civili richieste dall'ente previdenziale.
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Iscrizione gestione separata: l’INPS non vince solo col reddito
Un avvocato contesta la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima la pretesa dell'ente, considerando l'attività professionale abituale solo perché il reddito prodotto era l'unico percepito dal professionista. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore autonomo, chiarendo che l'iscrizione gestione separata richiede una reale abitualità dell'attività. Tale requisito va valutato dal giudice di merito con un'analisi globale dei fatti (come l'apertura della partita IVA o l'organizzazione dello studio) e non basandosi esclusivamente sull'ammontare del reddito o sulla sua unicità. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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