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Legge 335/1995 — Anno 2023

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Altri anni per Legge 335/1995

Iscrizione alla Gestione separata: l’avvocato perde contro l’INPS
Un avvocato ha contestato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010, eccependo la prescrizione del credito e contestando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per tutti i professionisti che non versano alla propria cassa previdenziale contributi utili a creare una pensione. Inoltre, la prescrizione dei contributi decorre solo dalla scadenza effettiva del termine di pagamento, che può essere prorogato da decreti governativi, spostando in avanti il tempo utile per l'INPS per richiedere le somme. Infine, la mancata riproposizione in appello della questione sulle sanzioni ha creato un giudicato definitivo, impedendo l'applicazione di successive sentenze favorevoli della Corte Costituzionale.
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Pensione e principio del pro rata: legittimi i tagli della Cassa
Un professionista ha chiesto la riliquidazione della propria pensione di anzianità, sostenendo che dovesse applicarsi rigorosamente il principio del pro rata senza le riduzioni introdotte dalle delibere della propria Cassa di previdenza. Sebbene l'interessato avesse raggiunto i requisiti di età e contributi nel 2006, ha presentato la domanda di pensionamento solo nel 2010. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato, stabilendo che il diritto alla pensione si considera maturato solo al momento della presentazione della domanda. Di conseguenza, applicandosi il limite temporale del 1° gennaio 2007, la Cassa poteva legittimamente applicare una versione attenuata del principio del pro rata per garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine, rendendo efficaci i tagli deliberati. Vince la Cassa di previdenza.
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Prescrizione dei contributi: la proroga salva il credito INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato il 30 giugno 2015. Il professionista eccepiva la prescrizione, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione dei contributi non si era verificata. Infatti, a causa della proroga dei termini di versamento disposta dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010, il giorno di inizio del calcolo della prescrizione è slittato al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la notifica dell'atto interruttivo avvenuta il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché effettuata prima della scadenza del quinquennio. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Gestione Separata INPS: basso reddito non esclude l’obbligo
Un avvocato ha contestato un avviso di addebito dell'ente previdenziale per contributi non versati, sostenendo che il suo reddito inferiore a cinquemila euro dimostrasse l'occasionalità della sua attività e lo esentasse dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. La Corte d'Appello ha accolto la sua tesi, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il basso reddito non è un elemento decisivo per escludere l'abitualità del lavoro autonomo. L'abitualità va valutata all'inizio dell'attività tramite indizi concreti, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo professionale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince solo a metà
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che per l'anno 2010 la richiesta dell'INPS è tempestiva poiché la scadenza del versamento era stata prorogata da un decreto ministeriale, spostando in avanti l'inizio del termine. Per l'anno 2009, invece, la richiesta è tardiva. La Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisce automaticamente un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'ente previdenziale, rinviando la causa alla Corte d'Appello per ricalcolare la prescrizione contributi previdenziali del 2010.
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Evasione contributiva o omissione: l’avvocato batte l’INPS
Un avvocato riceveva dall'INPS un avviso di addebito per contributi omessi alla Gestione Separata. La Corte d'Appello riteneva prescritti i contributi di un anno e applicava alle restanti somme le sanzioni più lievi per omissione anziché per evasione contributiva, accertando la buona fede del professionista: i suoi redditi erano infatti facilmente verificabili dal fisco tramite la dichiarazione dei redditi (quadro CM), nonostante la mancata compilazione del quadro specifico (quadro RR). L'INPS ricorreva in Cassazione sostenendo che la mancata comunicazione integrasse automaticamente un'ipotesi di evasione contributiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la valutazione sulla buona fede del contribuente spetta ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. L'INPS perde la causa.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2010 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione e sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla Cassa Forense la esonerasse dall'obbligo. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'Iscrizione alla Gestione separata INPS è obbligatoria per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla propria cassa. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento (6 luglio 2011) rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 1° luglio 2016. Infine, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha esonerato la professionista dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo precedente al 2011, confermando l'obbligo di pagare solo la quota capitale dei contributi.
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Contributi INPS: omesso quadro RR ma nessun occultamento doloso
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2011. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito, poiché l'avviso di pagamento era giunto oltre i cinque anni previsti. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non configura automaticamente un occultamento doloso del debito, specialmente se il contribuente ha regolarmente dichiarato i propri redditi in un altro quadro (quadro CM). Di conseguenza, il credito dell'INPS è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince sui minimi
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2009. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto il credito estinto per prescrizione. La Corte d'Appello ha inoltre dichiarato inammissibile l'appello dell'ente per mancanza di specificità. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha chiarito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, compresi i differimenti previsti per legge. Tali rinvii si applicano oggettivamente a chi svolge attività soggette a studi di settore, a prescindere dal regime fiscale concreto (come il regime dei minimi). Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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Trattenuta TFR dipendenti pubblici: la Cassazione nega i rimborsi
Alcuni dipendenti pubblici assunti dopo il 2001 hanno contestato la legittimità della trattenuta del 2,50% sullo stipendio mensile, operata dall'Amministrazione pubblica. I lavoratori, rientranti nel regime del TFR, ritenevano illegittimo tale prelievo e avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso delle somme. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione pubblica, stabilendo la piena legittimità della trattenuta TFR dipendenti pubblici. La Corte ha chiarito che tale decurtazione costituisce un meccanismo contabile necessario per garantire il principio di invarianza della retribuzione netta ed evitare ingiustificate disparità di trattamento rispetto ai colleghi in regime di TFS. Di conseguenza, la Cassazione ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dai lavoratori, rigettando definitivamente la loro domanda di rimborso.
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Trattenuta del 2,50%: stipendio ridotto ma per la Cassazione è parità
Un gruppo di dipendenti pubblici ha contestato la legittimità della trattenuta del 2,50% sulle proprie retribuzioni mensili. I lavoratori, assunti dopo il 2001 o passati volontariamente dal regime di TFS a quello di TFR, ritenevano che tale riduzione violasse i principi costituzionali di parità e proporzionalità dello stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della trattenuta del 2,50%. I giudici hanno chiarito che non si tratta di un prelievo arbitrario, ma di un meccanismo contabile necessario per garantire l'invarianza della retribuzione netta complessiva ed evitare ingiustificate disparità di trattamento tra il personale in regime di TFR e quello in regime di TFS.
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Trattenuta TFR dipendenti pubblici: la Cassazione nega i rimborsi
La Corte di Cassazione ha stabilito la piena legittimità della trattenuta TFR dipendenti pubblici pari al 2,50% sulla retribuzione lorda dei lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2001. Due dipendenti pubblici avevano contestato tale trattenuta, ritenendola illegittima sotto il regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). La Suprema Corte, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione. I giudici hanno chiarito che la riduzione del 2,50% non costituisce un prelievo ingiustificato, ma un meccanismo contabile necessario per garantire il principio di invarianza della retribuzione netta. Questo sistema evita disparità di trattamento economico tra i dipendenti in regime di TFR e quelli rimasti in regime di Trattamento di Fine Servizio (TFS). Di conseguenza, la domanda di rimborso dei lavoratori è stata definitivamente respinta.
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Assegno sociale: la residenza reale vince sulla carta
Gli eredi di un cittadino straniero hanno impugnato il rifiuto dell'INPS di concedere l'assegno sociale. L'ente previdenziale ha negato la prestazione rilevando la mancanza del requisito dell'effettiva residenza in Italia. I giudici di merito hanno accertato che i richiedenti mantenevano il domicilio in Romania, dove percepivano anche un sussidio analogo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli eredi. La Suprema Corte ha confermato che la formale iscrizione anagrafica in Italia non basta se smentita da elementi concreti, come la stabile dimora all'estero. Di conseguenza, gli eredi perdono definitivamente la causa e sono condannati a pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi INPS: l’ente perde per un errore di forma
La Corte di Cassazione ha confermato la prescrizione contributi INPS per decorrenza dei termini. L'Ente Previdenziale aveva notificato una cartella di pagamento nel 2001 e una successiva intimazione solo nel 2008, superando il limite dei cinque anni. L'Ente sosteneva di aver inviato una richiesta intermedia nel 2005, ma i giudici d'appello l'hanno ritenuta non riferibile alla cartella in questione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'Ente ha contestato una ricostruzione dei fatti anziché un errore di diritto, e non ha allegato in modo specifico i documenti a supporto. L'Ente Previdenziale perde la causa e deve versare il doppio del contributo unificato.
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Prescrizione dei contributi: l’autonomia dal verdetto finale
Un lavoratore ha ottenuto per via giudiziaria il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori svolte dal 1993 al 1998. L'azienda ha pagato le retribuzioni ma non i relativi contributi previdenziali. L'ente previdenziale ha quindi richiesto il pagamento dei contributi omessi. La Corte d'Appello ha ritenuto tempestiva la richiesta, facendo decorrere il termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza sulle retribuzioni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione dei contributi ha natura autonoma rispetto al credito retributivo. Il termine di prescrizione dei contributi inizia a decorrere dal ventunesimo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto alla retribuzione è maturato, a prescindere da eventuali contestazioni giudiziarie sulla retribuzione stessa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Interruzione della prescrizione: la difesa in giudizio salva il credito
Due aziende hanno contestato i verbali di accertamento dell'ente previdenziale relativi a contributi non versati sulle indennità di trasferta. In appello, i giudici hanno dichiarato prescritto il credito dell'ente, ritenendo che la sua richiesta di rigetto della causa non avesse efficacia di interruzione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici di legittimità hanno stabilito che, nei giudizi di accertamento negativo del debito, la costituzione in giudizio del creditore per chiedere il rigetto della domanda avversaria costituisce una implicita affermazione del proprio diritto. Tale condotta processuale comporta l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata del processo, poiché il creditore è comunque tenuto a provare i fatti costitutivi del proprio credito.
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Trattamento di Fine Rapporto: la svolta per gli enti pubblici
Una lavoratrice, ex dipendente pubblica transitata in un ente nazionale, chiedeva dopo il pensionamento l'applicazione del Trattamento di Fine Servizio anziché del Trattamento di Fine Rapporto. La lavoratrice sosteneva che la mancata trasformazione dell'ente in ente pubblico economico bloccasse il passaggio al regime privatistico. I giudici di merito le davano ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente datore di lavoro. I giudici di legittimità hanno chiarito che il passaggio al Trattamento di Fine Rapporto, previsto dalla legge istitutiva dell'ente, è immediato e del tutto indipendente dalla successiva e mancata trasformazione societaria dell'ente stesso. Di conseguenza, la domanda della lavoratrice è stata definitivamente respinta.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: ko per l’esattore
Un contribuente ha contestato undici intimazioni di pagamento per debiti legati a contributi previdenziali non versati. La Corte d'appello ha dichiarato prescritti i debiti di sei cartelle esattoriali, applicando il termine di cinque anni. L'Agente della Riscossione ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando si contesta la prescrizione dei contributi previdenziali, l'unico soggetto legittimato a difendersi in giudizio è l'ente previdenziale creditore, e non l'esattore. Di conseguenza, l'esattore non aveva il diritto di impugnare la decisione sul merito del debito. Il contribuente ha quindi vinto la causa, vedendo confermato l'annullamento delle cartelle prescritte.
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Impugnazione dell’estratto di ruolo: ricorso negato sul debito
Un contribuente ha proposto l'impugnazione dell'estratto di ruolo per far dichiarare la prescrizione di contributi previdenziali, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, poiché le cartelle erano state regolarmente notificate in passato, il cittadino non ha un concreto interesse ad agire per contestare il solo estratto di ruolo in assenza di azioni esecutive o di specifici pregiudizi previsti dalla legge, come il blocco della partecipazione ad appalti pubblici. Di conseguenza, l'azione è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Messa in mora senza cifre: la Cassazione condanna l’azienda
L'Ente Previdenziale ha richiesto all'Azienda il pagamento dei contributi previdenziali per un rapporto di lavoro giornalistico, accertato come subordinato. L'Azienda ha contestato la richiesta, sostenendo che il diritto fosse prescritto perché la lettera di messa in mora inviata dall'ente non indicava l'importo esatto del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la messa in mora è valida per interrompere la prescrizione anche senza l'indicazione quantitativa del debito, purché individui chiaramente il debitore, l'oggetto della pretesa e contenga un'intimazione ad adempiere. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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