L'Azienda di Trasporti ha chiesto il rimborso delle somme anticipate ai dipendenti per i rinnovi contrattuali, basandosi sul contratto di servizio stipulato con la Regione. La Regione si è opposta, sostenendo che le riforme legislative avessero eliminato tale obbligo e che l'accordo non prevedesse rimborsi automatici. La Corte d'Appello ha confermato il diritto dell'Azienda, evidenziando che l'obbligo derivava direttamente dagli accordi contrattuali e non solo dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione del contratto di servizio spetta esclusivamente al giudice di merito e che la Regione non ha contestato la reale motivazione della sentenza precedente. Di conseguenza, la Regione è stata condannata a pagare le spese legali, confermando la vittoria dell'Azienda di Trasporti.
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