La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro un'ordinanza di inammissibilità. La questione centrale riguarda la mancata elezione di domicilio appello nell'atto di impugnazione, come richiesto dall'art. 581, c. 1-ter c.p.p. (ora abrogato). Secondo le Sezioni Unite, non basta una precedente dichiarazione in atti; è necessario un richiamo espresso e specifico nell'atto di appello stesso, indicandone la collocazione nel fascicolo processuale. La mancanza di tale richiamo ha reso l'appello inammissibile.
Continua »