Un'Agenzia per la casa ha richiesto il rimborso dell'imposta municipale per l'anno 2012, invocando l'esenzione IMU alloggi sociali per finalità non commerciali. Il Comune ha rifiutato il rimborso, sostenendo che l'attività di locazione, sebbene a canoni moderati, avesse comunque natura economica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. I giudici hanno chiarito che l'esenzione spetta solo se l'immobile è utilizzato direttamente o se i canoni richiesti hanno un valore puramente simbolico. Poiché i canoni dell'edilizia sociale piemontese coprono i costi di gestione e costruzione, essi non sono simbolici. Di conseguenza, l'attività è considerata commerciale e non dà diritto all'esenzione IMU alloggi sociali.
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