Un'azienda capogruppo (consolidante) ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate per maggiori redditi accertati alla propria società controllata (consolidata). Nel corso della causa, la società controllata ha completato la definizione agevolata del debito fiscale previsto dalla legge, saldando l'intero importo dovuto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in virtù del vincolo di solidarietà tributaria tra la consolidante e la consolidata, la definizione agevolata perfezionata da una sola delle società produce i suoi effetti benefici nei confronti di entrambe. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, compensando di fatto le spese e lasciandole a carico di chi le ha già anticipate.
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