Una società di persone e le sue socie ricevevano avvisi di accertamento per omessa dichiarazione di redditi da partecipazione. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, le contribuenti proponevano ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società veniva cancellata dal registro delle imprese e le socie aderivano alla definizione agevolata dei carichi pendenti, pagando quanto dovuto in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione, preso atto del regolare pagamento e del perfezionamento della sanatoria, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. L'adesione alla definizione agevolata ha così risolto definitivamente la controversia tributaria, rendendo inutile qualsiasi ulteriore decisione sul merito della pretesa fiscale.
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