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Art. 707 Codice Penale — Anno 2022

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Possesso ingiustificato di grimaldelli: silenzio e condanna
Due uomini viaggiavano a bordo di un furgone capiente, intestato a una persona già condannata per reati contro il patrimonio, all'interno di un piccolo comune rurale. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato all'interno del veicolo un piede di porco. Gli imputati non hanno fornito alcuna spiegazione sulla loro presenza sul luogo né sull'origine dell'attrezzo, mostrando totale indifferenza al momento del ritrovamento. I giudici di merito hanno condannato entrambi per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e ha dichiarato inammissibili i ricorsi, poiché i difensori si sono limitati a riproporre le medesime censure già respinte in appello senza contestare la logicità delle prove.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: conta la disponibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi da scasso. L'imputato, che aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, sosteneva che gli strumenti appartenessero a un terzo testimone. I giudici hanno chiarito che la proprietà originaria degli strumenti non rileva: per integrare il reato basta la concreta disponibilità materiale degli arnesi da scasso da parte di chi ha condanne pregresse per reati di lucro. La Corte Suprema non può rivalutare le testimonianze già esaminate dai giudici di merito. L'imputato deve quindi scontare la pena confermata e pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di chiavi alterate: scatta la condanna
Le forze dell'ordine hanno fermato un individuo con precedenti penali trovandolo con strumenti da scasso noti come chiavi bulgare. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'imputato ha presentato ricorso sostenendo l'assenza di prove sulla reale efficienza e funzionalità degli strumenti sequestrati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna. I giudici supremi hanno chiarito che il reato punisce il pericolo presunto. L'accusa non deve dimostrare il funzionamento concreto degli arnesi, poiché basta la loro astratta idoneità allo scasso.
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Auto altrui e possesso di arnesi da scasso: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per due individui sorpresi di notte a bordo di un'autovettura contenente strumenti da effrazione. La difesa sosteneva che il veicolo appartenesse a terzi e che gli occupanti ignorassero il materiale a bordo, eccependo inoltre la prescrizione del reato e la presunta assenza di precedenti penali. I giudici di legittimità hanno respinto i ricorsi evidenziando che l'orario notturno e la distanza dal comune di residenza provano la consapevolezza del trasporto. Di conseguenza, il possesso di arnesi da scasso integra pienamente la responsabilità penale a carico di tutti i passeggeri. La dichiarata inammissibilità delle impugnazioni ha inoltre precluso la possibilità di beneficiare della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, determinando anche la condanna alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Sperona i carabinieri per fuggire: c’è resistenza a pubblico ufficiale
Il Conducente dell'autovettura tenta la fuga speronando violentemente un'auto dei carabinieri durante un controllo su strada. All'interno del veicolo le forze dell'ordine rinvengono attrezzi da scasso e dispositivi per intercettare le frequenze radio di servizio. I giudici di merito condannano l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, possesso ingiustificato di chiavi alterate e installazione di apparecchiature per intercettazione. L'imputato presenta ricorso per cassazione sostenendo l'assenza di prove sulla sua piena consapevolezza del materiale illecito a bordo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando che la violenta manovra di speronamento alla guida dimostra pienamente la volontà colpevole e la perfetta conoscenza degli arnesi illeciti trasportati.
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Possesso di strumenti atti allo scasso: ricorso e condanna ferma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un soggetto sorpreso in un Comune vietato e trovato con arnesi da effrazione. L'interessato ha presentato ricorso lamentando la pendenza di un ricorso gerarchico contro il foglio di via e contestando il possesso di strumenti atti allo scasso. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile. Il ricorso amministrativo contro l'ordine di allontanamento non sospende l'obbligo di allontanarsi dal territorio. Inoltre, il mestiere dichiarato dal condannato non giustificava il possesso di quegli specifici utensili.
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Modifica della targa e riciclaggio: condanna anche col pennarello
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per i reati di riciclaggio e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. La vicenda scaturisce dall'alterazione numerica della targa di un ciclomotore rubato tramite l'uso di un semplice pennarello e dal rinvenimento di strumenti di effrazione nel garage esclusivo dell'uomo. La difesa sosteneva che il tratto di inchiostro cancellabile non ostacolasse in modo definitivo la scoperta del furto. I giudici supremi hanno chiarito che sussiste la modifica della targa e riciclaggio anche se il trucco è temporaneo o facilmente rimovibile, poiché l'intervento simula la lecita disponibilità del mezzo e ostacola i controlli. L'imputato perde la causa e subisce la conferma della condanna penale, oltre all'obbligo di rifondere le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
Un uomo è stato fermato e trovato in possesso di strumenti da scasso, nello specifico un grimaldello e un tronchese. L'interessato non ha fornito alcuna valida spiegazione sulla presenza di tali attrezzi. I giudici di primo e secondo grado lo hanno condannato per il reato contravvenzionale previsto dall'articolo 707 del codice penale. L'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione della sentenza impugnata. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente ha tentato di richiedere un nuovo esame dei fatti e delle prove, precluso ai giudici di legittimità. La Corte ha confermato la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli, condannando l'uomo al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo sorpreso a notte fonda davanti a un negozio chiuso con attrezzi da scasso. I giudici hanno respinto il ricorso contro la quantificazione della pena inflitta per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli in continuazione con precedenti reati contro il patrimonio. La Suprema Corte ha chiarito che il calcolo della pena e dei relativi aumenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La valutazione della gravità del fatto e dei precedenti penali esclude qualsiasi arbitrio o illogicità della sentenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di chiavi alterate: la pena resta ferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'imputato contestava il calcolo dell'aumento di pena per la continuazione con precedenti reati, sostenendo una presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito. I giudici supremi hanno ribadito che la determinazione della pena e la stima degli aumenti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Poiché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sanzione basandosi sulla gravità del fatto e sulla personalità del colpevole, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto su autovettura: l’aggravante richiede una reale necessità
Due imputati hanno subito una condanna per il furto di una cassetta degli attrezzi lasciata all'interno di un'auto parcheggiata in strada, con l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e per possesso di arnesi da scasso. I giudici di merito hanno applicato l'aggravante presumendo una necessità della vittima nel lasciare gli oggetti nel veicolo e hanno calcolato in modo errato lo sconto di pena per il rito abbreviato sulla contravvenzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei condannati, chiarendo che il furto su autovettura non è automaticamente aggravato: il giudice deve accertare rigorosamente se esistesse una reale impossibilità di custodire altrove i beni. La Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.
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Furto pluriaggravato tentato: niente sconti senza tenuità
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna per furto pluriaggravato tentato. I ricorrenti lamentavano la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze. La Suprema Corte ha chiarito che il reato di furto pluriaggravato tentato supera il limite edittale massimo di pena previsto dalla legge per accedere alla non punibilità per particolare tenuità. Inoltre, l'ammissione dei fatti non basta per ottenere sconti di pena se l'imputato è stato colto in flagranza e vanta precedenti penali negativi. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i due soggetti al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso: condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale e per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L'uomo era stato sorpreso in un centro commerciale fuori dal proprio comune di residenza con attrezzi da scasso nello zaino. La difesa sosteneva l'inconsapevolezza dello sconfinamento e l'uso domestico degli attrezzi. I giudici hanno chiarito che, in caso di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, spetta all'imputato fornire una giustificazione credibile sulla loro destinazione lecita. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna a un anno e tre mesi di reclusione, respingendo anche la richiesta di particolare tenuità del fatto a causa dei numerosi precedenti penali del soggetto.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna definitiva
L'Imputato, condannato in appello per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando la violazione delle regole sulla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della genericità dei motivi presentati. La difesa si è infatti limitata a muovere censure astratte, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con le motivazioni della sentenza d'appello. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, confermando in via definitiva la sua responsabilità penale.
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Porto di armi improprie: condanna per il coltello, pinza salva.
L'Imputato veniva fermato alla guida di un'auto non sua, dove le forze dell'ordine trovavano un coltello di ventidue centimetri e una pinza. Condannato nei primi gradi, ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il porto di armi improprie (il coltello), poiché l'uomo non ha fornito un giustificato motivo immediato al momento del controllo. Al contrario, per il possesso della pinza, i giudici hanno annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione, poiché mancava una motivazione adeguata sulla reale capacità dello strumento di forzare le serrature. La Cassazione ha quindi confermato in via definitiva la condanna per il coltello, disponendo il ricalcolo al ribasso della pena complessiva.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condannato il senzatetto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, era stato trovato in possesso di un cacciavite e di una pinza a pappagallo. La difesa sosteneva che gli attrezzi servissero per la bicicletta e che l'imputato, essendo senza fissa dimora, non avesse altro luogo dove custodirli. I giudici hanno ritenuto tale giustificazione del tutto inverosimile, considerando gli attrezzi idonei allo scasso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ribadendo che il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti.
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Sequestro probatorio: sì alla restituzione del denaro contante
Il Tribunale di Potenza aveva annullato il sequestro probatorio di una somma di denaro pari a tremila euro e di alcuni arnesi da scasso, ma non aveva ordinato la restituzione del denaro all'indagata, sostenendo di non poter individuare con certezza il legittimo proprietario tra i vari indagati. L'Indagata ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che, in caso di annullamento del sequestro probatorio, il giudice deve sempre disporre la restituzione dei beni a chi ne ha subito la sottrazione materiale, a meno che non vi siano altri vincoli giudiziari o divieti di legge. La Cassazione ha quindi annullato la decisione limitatamente alla mancata restituzione del denaro, ordinando al Tribunale di riesaminare il caso per individuare il destinatario e restituire la somma.
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Possesso di chiavi alterate o grimaldelli: condanna definitiva
Due persone sono state condannate nei precedenti gradi di giudizio per il reato di possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Gli imputati hanno proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti e l'applicazione della recidiva per uno di loro. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, evidenziando che le censure sollevate riguardavano valutazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità. I giudici di merito avevano infatti motivato in modo logico e coerente sia la responsabilità penale sia la maggiore capacità a delinquere del ricorrente recidivo. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Sconto di pena negato: no alle circostanze attenuanti generiche
L'Imputata è stata condannata nei precedenti gradi di giudizio per furto in abitazione aggravato, ricettazione e possesso di strumenti atti allo scasso. Tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la determinazione della pena-base e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati erano generici e privi di un reale confronto critico con la decisione della Corte d'Appello. Inoltre, la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se supportata da una motivazione logica e coerente. L'Imputata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. L'imputato era stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro, strumento dotato di una punta in acciaio idonea a rompere i vetri e forzare gli accessi. La difesa sosteneva che tale oggetto non rientrasse tra quelli vietati dalla legge e che la condanna violasse il principio di legalità. I giudici hanno invece confermato che il martelletto frangivetro, per le sue caratteristiche strutturali, è pienamente equiparabile agli strumenti da scasso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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