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Art. 707 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 707 Codice Penale

Porto abusivo di armi improprie: stop alla particolare tenuità
Due persone subiscono una condanna penale: la prima per il porto abusivo di armi improprie senza giustificato motivo, la seconda per il possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Entrambi propongono ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o riduzioni di pena. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici stabiliscono che il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità impedisce di dichiarare la particolare tenuità del fatto per chi porta armi improprie. Inoltre, i numerosi precedenti penali per rapina e furto dell'altro imputato escludono qualsiasi beneficio. I condannati devono pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Le forze dell'ordine avevano sorpreso l'uomo con strumenti da scasso immediatamente utilizzabili, in assenza di qualsiasi spiegazione plausibile e con a carico diversi precedenti per delitti contro il patrimonio. L'Imputato ha contestato la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi però a ripetere le doglianze già respinte dalla Corte di appello. I giudici supremi hanno chiarito che i motivi meramente reiterativi e aspecifici rendono il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito che la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. L'Imputato è stato condannato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
L'imputato è stato sorpreso di notte nascosto dietro un veicolo insieme a un complice. Entrambi indossavano guanti protettivi: uno reggeva una torcia elettrica e l'altro un cacciavite, nei pressi di una centralina motore pronta per essere manomessa per rubare l'auto. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prove logiche e l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile perché le contestazioni riproducevano tesi già ampiamente smentite e il calcolo temporale invocato non trovava applicazione per i fatti del 2020. L'imputato deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto ingiustificato di coltello: la scusa tardiva non salva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a otto mesi di arresto e ottocento euro di ammenda inflitta a un imputato sorpreso di notte con un coltello con lama di cinque centimetri, vari strumenti idonei allo scasso e alla guida senza aver mai conseguito o rinnovato la patente. L'uomo sosteneva di adoperare la lama come portachiavi, ma non aveva fornito tale spiegazione sul posto alle forze dell'ordine. I giudici hanno chiarito che il reato di porto ingiustificato di coltello scatta se la motivazione lecita non viene dichiarata all'istante durante il controllo. Inoltre, la Corte ha ritenuto ingiustificato il possesso degli attrezzi, provata la recidiva nella guida senza patente e inammissibile la richiesta tardiva di particolare tenuità del fatto.
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Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli: stop
La Procura ha impugnato l'assoluzione di un uomo sorpreso dalla Polizia Ferroviaria di notte lungo i binari mentre nascondeva negli slip una chiave idonea ad aprire gli scompartimenti dei treni. Il soggetto risultava già gravato dal divieto triennale di ritorno nel comune e da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Il primo giudice aveva dubitato della configurabilità del reato e della consapevolezza dell'uomo sul luogo in cui si trovava. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'accusa, evidenziando come il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli includa anche strumenti autentici adoperati dal personale ferroviario se nascosti senza titolo legittimo, disponendo un nuovo processo.
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Possesso ingiustificato di arnesi da scasso: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per un uomo accusato del possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Le forze dell'ordine hanno fermato il conducente a bordo di un'automobile rubata pochi giorni prima, con una targa contraffatta per occultarne l'origine illecita. All'interno del veicolo i militari hanno rinvenuto strumenti chiaramente destinati allo scasso, per i quali l'uomo ha fornito giustificazioni del tutto vaghe e prive di riscontri concreti. I giudici di merito hanno ritenuto provata la destinazione illecita degli arnesi. L'imputato ha impugnato la decisione davanti ai giudici di legittimità, limitandosi a ripetere argomentazioni già respinte in secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto in abitazione: ricorso respinto con refurtiva a bordo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un individuo per furto in abitazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato contestava l'identificazione visiva eseguita dalle forze dell'ordine e lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Il ritrovamento della refurtiva sull'auto dei fuggitivi, avvenuto subito dopo il colpo, fornisce una prova schiacciante e rende irrilevante ogni questione sulle riprese video. Inoltre, i numerosi precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto impediscono la concessione di sconti di pena. Il ricorrente deve pagare le spese legali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto consumato: il controllo di polizia non salva l’imputato
Un uomo ha sottratto beni ed è stato bloccato dalle forze dell'ordine dopo un breve pedinamento a distanza. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il fatto integrasse soltanto un tentativo e non un furto consumato, chiedendo inoltre l'assorbimento del possesso ingiustificato di arnesi da scasso nel delitto principale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'acquisizione di un'autonoma e concreta disponibilità della refurtiva, seppur temporanea, perfeziona il delitto consumato anche in presenza di un monitoraggio esterno della polizia. Inoltre, gli strumenti da scasso non utilizzati non vengono assorbiti nella condanna per sottrazione patrimoniale. La Cassazione ha confermato integralmente la penale responsabilità dell'imputato, condannandolo alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attrezzi a terra e fuga: confermato il possesso di grimaldelli
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Le forze dell'ordine avevano sorpreso l'imputato su pubblica via con numerosi arnesi da scasso, in parte nascosti in uno scooter e in parte già a terra, mentre il complice fuggiva. L'indagato annoverava precedenti specifici per delitti contro il patrimonio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il reato non richiede la contiguità fisica costante con gli oggetti, ma basta la loro disponibilità immediata. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta di particolare tenuità del fatto e negato le attenuanti generiche per assenza di ravvedimento.
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Possesso ingiustificato di arnesi da scasso: scuse vane e condanna
Due soggetti viaggiavano di notte a grande distanza dalla propria residenza. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato una borsa piena di grimaldelli sul sedile posteriore del veicolo. Entrambi gli occupanti avevano precedenti specifici per reati contro il patrimonio e non hanno saputo spiegare la presenza degli strumenti. I giudici di merito hanno ritenuto entrambi responsabili del reato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati. La Suprema Corte ha ribadito che il possesso ingiustificato di arnesi da scasso scatta anche in concorso tra i passeggeri quando gli strumenti sono a portata di mano e manca una reale giustificazione lecita. I ricorrenti dovranno pagare le spese e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Sequestro probatorio di smartphone: illegittimo senza limiti
L'Indagato è stato fermato dalle forze dell'ordine nei pressi di un'abitazione e trovato in possesso di attrezzi da scasso e tre telefoni cellulari. Successivamente sono stati rinvenuti beni trafugati dalla casa. La Procura ha disposto il sequestro probatorio di smartphone per verificare la provenienza dei dispositivi. L'Indagato ha impugnato il provvedimento contestando la sproporzione della misura e la mancanza di motivazione sulla ricerca dei dati digitali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il sequestro senza rinvio e ordinando la restituzione dei telefoni. La Suprema Corte ha stabilito che il sequestro probatorio di smartphone non può trasformarsi in un'apprensione indiscriminata di dati privati. Il decreto deve infatti contenere criteri precisi di selezione delle informazioni ed esplicitate ragioni di proporzionalità legate al reato contestato.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: no a scuse, è condanna
L'Imputato, gravato da precedenti penali per reati patrimoniali, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine nei pressi di diversi motocicli in sosta con attrezzi idonei allo scasso. A causa dell'assenza di spiegazioni credibili, i giudici di merito lo hanno condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli ex art. 707 c.p. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la condotta sospetta, l'efficacia degli arnesi e sollevando dubbi di costituzionalità della norma. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le prime censure miravano a riesaminare i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, mentre la questione di incostituzionalità era già stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale. L'Imputato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Furto aggravato in abitazione: ricorso respinto in Cassazione
L'Imputato è stato condannato per i reati di furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando la recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione dell'attenuante per il danno di lieve entità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che la recidiva riflette la pericolosità del soggetto e che l'attenuante del danno minore non si applica valutando solo il valore degli oggetti rubati, ma considerando il pregiudizio complessivo causato dall'azione criminosa. Di conseguenza, l'Imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: la Cassazione conferma
Il Tribunale ha condannato un cittadino per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, imponendo una pena pecuniaria in sostituzione dell'arresto. La difesa ha impugnato la decisione contestando la valutazione della consapevolezza dell'imputato e lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove quando la motivazione del giudice di primo grado appare logica e congrua. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese del processo e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Prescrizione del reato: ricorso inammissibile e condanna
L Imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza di condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli. La difesa ha sostenuto il mancato riconoscimento della pena sostitutiva e la sopravvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La richiesta di pena sostitutiva era tardiva e generica. Riguardo alla prescrizione del reato, la sospensione dei termini prevista dalla legge ha impedito l estinzione dell illecito prima del giudizio di secondo grado. L inammissibilità dell impugnazione preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente. L Imputato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro.
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Tentato furto nel supermercato: la vigilanza non salva dal reato
L'Imputato è stato condannato per possesso di arnesi da scasso e tentato furto nel supermercato. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse impossibile, in quanto gli addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale lo stavano costantemente sorvegliando. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il costante controllo degli agenti di vigilanza non rende inidonea l'azione né impossibile il delitto. La sorveglianza serve a identificare il responsabile e a bloccarlo durante il tentativo oppure a consumazione avvenuta, senza escludere la rilevanza penale della condotta. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Particolare tenuità del fatto: negata per i precedenti penali
L'Imputato, condannato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto e una riduzione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era una pura ripetizione di quanto già respinto in appello, incompatibile con i numerosi precedenti penali dell'uomo. Inoltre, la contestazione sull'eccessività della pena non era stata presentata nel giudizio di secondo grado. L'Imputato deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende e pagare le spese del processo.
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Recidiva nel furto aggravato: confermata la condanna penale
L'Imputato è stato condannato per i reati di furto e possesso di arnesi da scasso. Ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo dell'aumento di pena applicato dai giudici di merito. L'unico motivo di impugnazione riguardava la valutazione della recidiva nel furto aggravato, sostenendo una carenza di motivazione sulla sua effettiva pericolosità sociale. La Suprema Corte ha rigettato la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione precedente: la sentenza impugnata ha spiegato in modo logico il nesso tra i precedenti penali del soggetto e i nuovi reati commessi. La continuità criminale dimostra una spiccata pericolosità. Di conseguenza, l'imputato deve pagare le spese del processo e una sanzione finanziaria di tremila euro.
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Possesso di attrezzi da scasso: la condanna per il jammer guasto
L'Imputato è stato condannato per il possesso di attrezzi da scasso e di un jammer utile a bloccare le frequenze radio. La difesa ha presentato ricorso sostenendo che il disturbatore di frequenze fosse rotto e che gli altri utensili avessero una destinazione d'uso ordinaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'eccezione sul mancato funzionamento del dispositivo è stata sollevata tardivamente in appello senza alcuna prova concreta. Inoltre, le circostanze di tempo, luogo e il rinvenimento congiunto degli strumenti confermano la finalità illecita della detenzione. L'Imputato deve scontare la pena fissata e pagare tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata anche con pena minima
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione dopo che i giudici di merito gli avevano negato la sospensione condizionale della pena, pur infliggendogli la sanzione minima di un anno e tre mesi di reclusione per possesso ingiustificato di grimaldelli e installazione di apparecchiature per intercettare. La difesa sosteneva che i suoi precedenti riguardassero fatti vecchi e diversi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sospensione condizionale della pena può essere negata legittimamente analizzando la personalità complessiva del soggetto, come i precedenti penali, la frequentazione di pregiudicati e la mancanza di collaborazione. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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