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Art. 707 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 707 Codice Penale

Assoluzione senza risarcimento: no all’ingiusta detenzione
Un cittadino viene arrestato e successivamente assolto dal reato di associazione a delinquere perché il fatto non sussiste. L'interessato presenta quindi istanza per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. I giudici di merito respingono la domanda a causa della colpa grave dell'uomo. Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine trovarono nella sua abitazione chiavi alterate, calchi in plastilina per duplicare serrature e grimaldelli ingiustificabili per la sua mansione lavorativa di operaio teatrale. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando l'errata valutazione del suo silenzio durante l'interrogatorio e la mancata considerazione del suo lavoro. La Suprema Corte rigetta il ricorso: la detenzione di strumenti da scasso ha generato una legittima e prevedibile apparenza di reato, escludendo qualsiasi diritto all'indennizzo statale.
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Possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e condanna
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che lo condanna per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. La difesa lamenta un vizio di motivazione del giudice di merito in ordine alla riconducibilità degli strumenti di scasso alla persona del ricorrente. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Suprema Corte sottolinea che i giudici d'appello hanno fornito una motivazione completa, logica e congrua. In sede di legittimità non è possibile sollecitare un nuovo esame dei fatti o una diversa valutazione delle prove. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Possesso Ingiustificato Arnesi Scasso: Cassazione conferma condanna
Un individuo è stato condannato per il possesso ingiustificato di arnesi da scasso (un cacciavite) e per il porto ingiustificato di un coltello e un altro cacciavite. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ribadendo che spetta a chi detiene tali oggetti fornire una giustificazione valida e immediata. Il semplice possesso o la disponibilità di arnesi atti allo scasso, senza spiegazioni credibili, è sufficiente per configurare il reato. L'individuo è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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Possesso di arnesi da scasso e ricettazione: condanna confermata
L'Imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione di due macchine fotografiche e possesso di arnesi da scasso, in quanto trovato in possesso di due piedi di porco e di un attrezzo a forma di T. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. I giudici hanno confermato la qualificazione degli strumenti quali arnesi da scasso per definizione. Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale decisione si fonda sui precedenti penali dell'imputato e sulla mancanza di elementi positivi di ravvedimento. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso: ricorso bocciato
Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione dopo la condanna per la contravvenzione di porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le valutazioni di merito sulla pena non possono essere riesaminate in sede di legittimità se la motivazione è adeguata. Inoltre, la doglianza sulla recidiva è risultata del tutto fuori luogo: la recidiva si applica solo ai delitti e la Corte d'Appello non l'aveva mai applicata alla contravvenzione. Il cittadino dovrà pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. I giudici di merito avevano ritenuto inattendibile la giustificazione offerta dalla difesa durante il processo. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e chiedendo una nuova valutazione delle prove raccolte. La Suprema Corte ha respinto l'istanza e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice di legittimità non può infatti compiere una rilettura dei fatti già esaminati nel merito. L'imputato perde definitivamente la causa, subisce la conferma della condanna ed è condannato a pagare le spese processuali insieme a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Condanna per possesso ingiustificato di strumenti da scasso: ricorso inammissibile
Un Lavoratore è stato condannato per il reato di possesso ingiustificato di strumenti da scasso (art. 707 c.p.). La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la violazione di legge e la motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che le contestazioni erano generiche e miravano a riesaminare i fatti, cosa non consentita in sede di legittimità. La condanna per il possesso ingiustificato di strumenti da scasso è stata quindi confermata, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Continuazione del reato: Cassazione annulla per prescrizione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di tre imputati condannati per furti aggravati e possesso di arnesi da scasso. Gli imputati contestavano il mancato riconoscimento della continuazione del reato e la mancata dichiarazione di prescrizione per uno dei capi d'accusa. La Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando la condanna per il reato di possesso di arnesi da scasso a causa dell'intervenuta prescrizione. Ha invece rigettato le contestazioni sulla continuazione del reato, ritenendo adeguata la motivazione della Corte d'Appello che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso. Per due imputati, la sentenza è stata rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la pena, mentre per il terzo il ricorso è stato respinto integralmente.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: auto non sua ma condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti da scasso. Le forze dell'ordine avevano rinvenuto all'interno di un'automobile vari arnesi atti a forzare serrature, la cui presenza non risultava in alcun modo giustificata. L'imputato ha tentato di difendersi sostenendo di non essere l'intestatario dell'autovettura e contestando la disponibilità diretta di quegli oggetti. I giudici di merito prima, e gli Ermellini poi, hanno respinto tale tesi difensiva basandosi su precisi elementi indiziari e sull'evidente attitudine allo scasso degli strumenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo l'eventuale maturazione della prescrizione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio oltre a un versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna ferma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di arresto a carico di un individuo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. Le forze dell'ordine avevano fermato l'interessato trovandolo in possesso di arnesi atti allo scasso senza ricevere una giustificazione immediata e plausibile. Nei precedenti gradi di giudizio, i magistrati avevano ritenuto del tutto generica e tardiva la spiegazione offerta dall'imputato soltanto durante il dibattimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché chiedeva un riesame del merito dei fatti, precluso in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di chiavi alterate e condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I giudici di secondo grado avevano confermato la responsabilità penale dell'interessato, rimodulando la pena tenendo conto dei suoi precedenti specifici e della gravità della condotta. Il ricorrente ha impugnato la decisione lamentando vizi di motivazione sulla misura della pena inflitta. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano generici, meramente ripetitivi e del tutto privi di argomentazioni giuridiche idonee a contrastare la corretta motivazione dell'appello. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese legali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per Cassazione per motivi nuovi
Un cittadino viene condannato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. In appello contesta unicamente la propria responsabilità penale, senza lamentare l'eccessività della pena. Successivamente presenta ricorso in Cassazione lamentando solo la quantificazione della pena. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per Cassazione: non è consentito proporre questioni nuove mai sottoposte ai giudici di secondo grado. Il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di arnesi da scasso: scuse respinte
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un uomo fermato alla guida della propria vettura con a bordo una tenaglia e uno scalpello. L'imputato, già gravato da precedenti, non ha fornito spiegazioni convincenti sulla presenza di tali oggetti. Le tesi difensive, che richiamavano lavori edili nella proprietà di una parente o l'uso degli strumenti da parte di familiari, sono risultate prive di riscontri oggettivi e palesemente incompatibili con il suo lavoro. I giudici hanno quindi integrato il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso, negando la concessione delle attenuanti generiche per via dei precedenti e della gravità dell'illecito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con obbligo di versamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna e sanzione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Le forze dell'ordine avevano fermato l'individuo trovandolo in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso. I giudici hanno giudicato non credibili le giustificazioni fornite dall'imputato circa la lecita disponibilità degli strumenti, considerando anche il suo comportamento sospetto durante il controllo e i suoi precedenti penali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati dalla difesa. L'imputato perde definitivamente la causa penale: deve scontare la condanna inflitta nei gradi precedenti, pagare integralmente le spese processuali e versare una somma pecuniaria pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un'impugnazione priva dei requisiti minimi previsti dalla legge.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: no alla tenuità
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso. Le forze dell'ordine avevano fermato il soggetto in un'area colpita dal terremoto durante controlli anti-sciacallaggio. L'individuo, già condannato in passato per rapina, viaggiava con strumenti da effrazione, ricetrasmittenti e tesserini non restituiti di un'associazione di vigilanza. L'imputato ha chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno respinto la richiesta a causa dell'elevato pericolo della condotta e della gravità dei precedenti penali, dichiarando inammissibile il ricorso.
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Strumenti atti allo scasso: ricorso inammissibile e condanna ferma
Un cittadino con precedenti penali subisce una perquisizione e le forze dell'ordine rinvengono arnesi da scasso. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi lo condannano a sei mesi di arresto per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L'imputato presenta ricorso per Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici supremi dichiarano il ricorso inammissibile. Il calcolo della prescrizione deve infatti includere i numerosi periodi di sospensione dovuti a rinvii per impedimento dell'imputato, astensioni dei difensori e norme emergenziali per la pandemia. Inoltre, i precedenti per reati patrimoniali giustificano il diniego delle attenuanti. L'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione successiva alla sentenza di secondo grado e comporta la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: no allo sconto automatico
Un uomo condannato per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, chiedendo un'ulteriore riduzione della pena. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il bilanciamento tra circostanze costituisce una scelta discrezionale riservata al giudice di merito. Quando tale decisione è motivata in modo logico e coerente con la gravità del fatto, non può essere rivalutata in sede di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Riqualificazione in ricettazione: pena e danni rivalutati
La vicenda nasce dall'accusa di furto in abitazione e possesso ingiustificato di grimaldelli a carico dell'Imputato. Nel giudizio di secondo grado è avvenuta la riqualificazione in ricettazione per il primo reato. I giudici territoriali hanno tuttavia quantificato la pena considerando i danni dell'effrazione materiale, come la rottura di una finestra, negando l'attenuante risarcitoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato legato ai grimaldelli. Inoltre, i giudici di legittimità hanno censurato il calcolo della pena per la ricettazione. Il soggetto che riceve beni rubati non risponde delle condotte materiali dell'autore del furto presupposto. La Suprema Corte ha quindi reso definitiva la responsabilità per ricettazione, disponendo un nuovo processo per rideterminare la pena.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: scatta la condanna
Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo trovato in possesso di vari attrezzi, tra cui cacciaviti, forbici e un coltello. Durante il controllo, l'indagato ha tentato di usare un cacciavite contro gli agenti, commettendo resistenza e lesioni personali. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi da scasso, escludendo la particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la destinazione lecita degli strumenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il collegio ha rilevato l'assenza di prove circa un uso legittimo degli attrezzi e ha confermato la gravità del comportamento, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Aumento per continuazione: la Cassazione fissa i limiti
La Corte d'appello confermava la condanna nei confronti di un imputato per i reati di ricettazione di un motoveicolo, oltraggio a pubblico ufficiale, porto di armi improprie e possesso ingiustificato di grimaldelli. I giudici riconoscevano il vincolo della continuazione con una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale, considerata reato più grave. Il giudice calcolava gli incrementi di pena per ciascun illecito minore. L'imputato contestava in Cassazione la quantificazione e la motivazione della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La determinazione dell'aumento per continuazione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Quando la sanzione resta sotto la media edittale, è sufficiente un richiamo sintetico alla gravità dei fatti e ai precedenti penali.
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