L'Imputato, accusato di tentato furto pluriaggravato con recidiva specifica reiterata, ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'autore del reato. I giudici hanno chiarito che il computo della pena edittale, gravata da molteplici aggravanti e dalla recidiva, supera la soglia massima consentita dalla legge per accedere al beneficio. La presenza di precedenti penali specifici e il divieto di prevalenza delle attenuanti escludono categoricamente la tenuità del reato. L'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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