L'Imputato, condannato per truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di un termine a difesa dopo la nomina del difensore via PEC, inviata a ridosso dell'udienza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'invio telematico della nomina fiduciaria o dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento prima delle norme emergenziali impone alla parte l'onere di verificare l'effettiva ricezione da parte della cancelleria. La Corte ha inoltre confermato la validità della querela presentata dall'addetta all'esercizio commerciale che gestì la transazione e la correttezza del trattamento sanzionatorio, escludendo la prescrizione del reato a causa della recidiva. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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