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Art. 674 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Getto pericoloso di cose: quando è reato (art. 674)
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati condannati per il reato di getto pericoloso di cose. Avevano versato un liquido da una terrazza, danneggiando la tenda da sole dell'appartamento sottostante. La Corte ha stabilito che il reato sussiste anche se viene danneggiato solo un oggetto, poiché l'azione crea un potenziale pericolo di offendere, imbrattare o molestare le persone. Le questioni procedurali sollevate sono state ritenute tardive.
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Getto pericoloso di cose: quando è reato? Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una condomina condannata per il reato di getto pericoloso di cose. La Corte ribadisce che il reato sussiste per la sola potenzialità di molestare le persone, anche se vengono colpiti solo oggetti. Il ricorso è stato respinto perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
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