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Art. 64 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 64 Codice di Procedura Civile

Responsabilità del CTU: perizia errata ma risarcimento negato
Un comproprietario subisce l'assegnazione di un terreno sopravvalutato a causa della perizia errata dell'esperto del tribunale, che considera il fondo interamente edificabile. Il cittadino scopre l'errore già durante il giudizio di divisione, ma decide di non impugnare la sentenza finale. In seguito, cita in giudizio le eredi del perito per ottenere un risarcimento di ottantottomila euro, invocando la responsabilità del CTU. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono integralmente la richiesta risarcitoria. La Corte stabilisce che l'omessa impugnazione della decisione divisionale costituisce un concorso di colpa determinante del danneggiato ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, del codice civile. Questa condotta inerte spezza il legame causale tra la stima errata e il danno economico lamentato, azzerando qualsiasi indennizzo.
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Rideterminazione del valore del terreno: possesso e stima
L'Agenzia delle Entrate contestava a un venditore la mancata dichiarazione della plusvalenza su un'area edificabile. L'ente disconosceva la rideterminazione del valore del terreno per due motivi: il proprietario aveva consegnato le chiavi all'acquirente prima del 1° gennaio 2010 e non aveva indicato la stima peritale nel rogito. I giudici tributari di merito davano ragione al Fisco. La Corte di Cassazione ribalta l'esito: il trasferimento della materiale detenzione non fa perdere la qualifica di possessore se il rogito resta vincolato a una condizione sospensiva urbanistica. Conta il diritto di proprietà e non la consegna materiale. Inoltre, la legge non impone di allegare o citare la perizia direttamente nel contratto, purché il giuramento avvenga entro i termini di legge.
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Responsabilità consulente tecnico: quando è esente?
Un imprenditore, assolto da un'accusa basata su una perizia tecnica, cita in giudizio i consulenti per danni. La Cassazione chiarisce la responsabilità del consulente tecnico, rigettando il ricorso. La Corte stabilisce che non vi è colpa, e quindi nessuna responsabilità, se la valutazione del perito, sebbene smentita da una successiva, si fonda su criteri discrezionali e opinabili, piuttosto che su un errore tecnico manifesto.
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