La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, pur avendo ottenuto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto per il reato di danneggiamento, cercava di ottenere la messa alla prova o l'estinzione per remissione di querela. La Corte ha stabilito che manca l'interesse ad impugnare quando il ricorso mira a benefici solo eventuali e incerti rispetto a una causa di non punibilità già ottenuta. Inoltre, è stato rilevato che la remissione della querela non era stata formalizzata, ma solo promessa in un atto transattivo condizionato.
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