Un imputato, condannato in secondo grado per il reato di danneggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione dopo aver stipulato un concordato in appello. L'accordo aveva portato a una riduzione della pena a quattro mesi di reclusione, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche. L'imputato lamentava un presunto errore nel calcolo della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare la determinazione della pena, a meno che questa non risulti illegale o al di fuori dei limiti edittali. Avendo l'imputato rinunciato agli altri motivi di gravame e avendo il giudice d'appello rispettato l'accordo, la contestazione è risultata infondata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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